Partono i ricorsi sui trasferimenti dall’estero

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Sui nostri ricorsi la giurisprudenza del G.A. ha già ritenuto che il mancato superamento del concorso di ammissione presso un Ateneo Italiano “non è di per sé ostativo al trasferimento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di una Università italiana” giacchè “le ragioni del ricorrente a vedersi valutata la propria istanza di trasferimento non appaiono manifestamente infondate, sia perchè non sussiste un espresso divieto normativo per i trasferimenti degli studenti iscritti ad Università appartenenti ad altri Stati, sia perchè, prima facie, il rispetto del numero programmato nazionale va rapportato al primo anno del corso di laurea e non a quelli successivi, laddove per questi ultimi si sia verificata una diminuzione del numero degli iscritti (come accaduto nel caso di specie, alla luce di quanto risulta dal D.R. n. x) e quindi sussista una disponibilità di posti (che altrimenti verrebbe illogicamente persa)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 27157). Ancora, secondo altro T.A.R. “allo stato della normativa generale e speciale che regolamenta il passaggio da Università straniere non è prevista la sottoposizione dello studente ad un esame eguale a quello necessario per l’accesso al primo anno del corso di laurea, talchè l’iscrizione risulta subordinata alle sole condizioni attualmente previste”e non può essere negata (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3 giugno 2010, n. 681 e C.G.A. n. 166/08);

Gli studi dell’Avv. Santi Delia e dell’Avv. Michele Bonetti & Partners dopo alcune vittorie ottenute sul TAR Abruzzo proseguono la campagna per il diritto al sapere.

A differenza di quanto continuano a ritenere alcuni Atenei, secondo la C.G.E., “si deve rammentare, in limine, che se è pur vero che il diritto comunitario non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale – in virtù degli artt. 165, n. 1, TFUE, e 166, n. 1, TFUE -, resta il fatto, tuttavia, che, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione e al libero soggiorno sul territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I-6849, punto 70, nonché 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher, Racc. pag. I-9161, punto 24). Gli Stati membri sono quindi liberi di optare o per un sistema di istruzione fondato sul libero accesso alla formazione – senza limiti di iscrizione del numero degli studenti -, ovvero per un sistema fondato su un accesso regolato che selezioni gli studenti. Tuttavia, che essi optino per l’uno o per l’altro di tali sistemi ovvero per una combinazione dei medesimi, le modalità del sistema scelto devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (tanto degli Atenei di provenienza quanto degli studenti, n.d.r.)” (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, proc. n. C-73/08).

i nostri studi sono a disposizione per una qualificata consulenza e per la predisposizione di ricorsi diretti ad ottenere il trasferimento.

(1) Secondo il T.A.R. Abbruzzosarebbe contraria all’apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell’istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli art. 3, n.1, lett. q), Ce e 149 n. 2 secondo trattino, Ce, in quanto teso a favorire la mobilità degli studenti (cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 23.10.2007, n. 12), neppure essendo stata in alcun modo opposta (e, per vero, neppure prospettata) la non equipollenza delle competenze e degli standards formativi richiesti per l’accesso all’istruzione universitaria nazionale (Sez. I, 22 dicembre 2010, n. 858; si veda anche ord. 28 gennaio 2010, n. 30, con la quale “ritenendo sussistere i presupposti di legge”, è stato sospeso “il Decreto Rettorale 6 novembre 2009 con il quale in ottemperanza all’invito del MIUR, era stato disposto il diniego di accoglimento dei fogli di congedo e domande di proseguimento studi degli studenti provenienti da paesi comunitari”).