Ammissione a Medicina. TAR Palermo i nostri ricorrenti restano a Palermo e non vanno a Caltanissetta

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Il T.A.R. Palermo ha respinto il ricorso di alcuni candidati che chiedevano l’assegnazione a Palermo invece che a Caltanissetta in danno dei nostri ricorrenti ammessi lo scorso anno dal T.A.R. Lazio per la vicenda “bonus maturità”.

Il T.A.R. ha ritenuto che “i criteri di assegnazione degli iscritti, come riportati nella relazione del Rup, appaiono prima facie logici e razionali, tenuto conto della complessa ed ancora non definitiva situazione venutasi a creare per l’a.a. 2013/14″ e che, proprio come da noi sostenuto “appare altresì rilevante il fatto che i ricorrenti, avuto riguardo alla prima graduatoria, stante il loro punteggio, andrebbero assegnati comunque a Caltanissetta“.

Per gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti è l’ennesima vittoria in difesa dei nostri studenti che possono regolarmente continuare a studiare a casa propria.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2014, proposto da:

 

****, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone, Francesco Leone e Simona Fell, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, 81;

nei confronti di

****, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Giuseppe Pinelli in Palermo, piazza Virgilio, 4;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2014 che detta “Criteri di assegnazione Studenti di primo anno al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Palermo e Caltanissetta”;

– delle graduatorie di assegnazione delle sedi degli immatricolati ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di Palermo e Caltanissetta secondo i criteri stabiliti dal S.A. nella seduta del 18 marzo 2014.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo, di ***;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, considerato che sono impugnati provvedimenti dell’Università di Palermo e tenuto conto della specifica materia del contendere (assegnazione alla sede di Palermo o di Caltanissetta);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che – a prescindere dai plurimi profili di inammissibilità evidenziati dalla difesa della ***** [con gli Avvocati Delia e Bonetti] – i criteri di assegnazione degli iscritti, come riportati nella relazione del Rup, appaiono prima facie logici e razionali, tenuto conto della complessa ed ancora non definitiva situazione venutasi a creare per l’a.a. 2013/14;

che appare al momento decisiva la circostanza che sono state formate tre distinte graduatorie (merito senza bonus, graduatoria con bonus e ammessi in virtù di provvedimenti giurisdizionali) sicchè la scelta di rispettare, in tutte e tre le graduatorie allo stato esistenti, la medesima percentuale di iscritti fra le due sedi (e in particolare il 16,25% a Caltanissetta) appare immune dai vizi dedotti in ricorso;

che appare altresì rilevante il fatto che i ricorrenti, avuto riguardo alla prima graduatoria, stante il loro punteggio, andrebbero assegnati comunque a Caltanissetta

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Referendario

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)