Concorso specializzazioni: accolti altri due appelli. Lo stato dell’arte del contenzioso.

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Il Consiglio di Stato, stavolta su sentenza, ha accolto il ricorso di circa venti medici che chiedevano di entrare nelle scuole di specializzazione ove avrebbero avuto diritto in virtù del loro punteggio se il bando non avesse previsto una specifica decadenza. “In tal modo chi era stato costretto a scegliere una specializzazione in otorinolaringoiatra può oggi, ad esempio, diventare medico chirurgo” a parlare sono gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, patrocinatori in appello insieme all’avvocato Umberto Cantelli per conto della F.P. CGIL Medici – “Tale tipologia di ricorsi ha consentito anche la modifica di tale illegittima decadenza nel concorso di quest’anno estendendo erga omnes i nostri ricorsi”.

Il Consiglio di Stato ancora non ha emanato le due sentenze di merito che dovrebbero chiarire finalmente le irregolarità del penultimo concorso. Ad oggi il Consiglio di Stato ha avuto un orientamento ondivago nella fase cautelare che è andato dall’ammissione soprannumeraria della sezione consultiva nel caso dei cosiddetti 300 spartani, sino ad alcuni recenti rigetti.

Il 31 luglio, infine, il Consiglio di Stato ha chiarito la possibilità dell’ammissione sovrannumeraria senza borsa e fino alla sentenza di merito ribadendo la compatibilità di tale posizione con le direttive europee. Come avevamo sempre sostenuto, a differenza di quanto strumentalmente paventato da altri, nè noi nè il Consiglio di Stato ha mai pensato che gli ammessi grazie al ricorso (e oggi parliamo di centinaia e non più di unità) non avessero diritto alla borsa.

Secondo il Consiglio di Stato “in senso ostativo non hanno pregio le ragioni fatte valere dall’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva (ovvero la preoccupazione di non retribuire lo specializzando nonostante questo venga ammesso a svolgere attività lavorativa di natura assistenziale);
Considerato, infatti, che in caso di eventuale accoglimento del ricorso in sede di merito, lo scioglimento positivo della riserva cui oggi è subordinata l’ammissione alla scuola, farà nascere anche il diritto al trattamento retribuitivo (ora per allora), che oggi non è dovuto solo perché la pretesa della ricorrente è ancora sub iudice;

considerato, infatti, che l’ammissione con riserva senza trattamento economico è stata disposta proprio al fine di conciliare gli opposti interessi in conflitto (quello del candidato a non perdere l’anno accademico e quello pubblico a non erogare compensi ulteriori rispetto al numero predeterminato)”.

Per tutti gli altri ricorsi, stante la persistente situazione di incertezza, non ci resta che attendere i tempi di emanazione delle due sentenze pilota, oltre ad altri dieci procedimenti fissati per il 26 novembre.