Diplomati magistrale in GAE: la Plenaria è il 27 aprile.

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Il 27 aprile l’Adunanza Plenaria deciderà le sorti di 55.000 docenti in possesso del diploma magistrale. Si tutti e 55.000 compresi quelli con sentenza definitiva passata in giudicato quanto meno stante alle più innovative teorie sull’uso del mezzo di revocazione. Ecco perchè interverremo in giudizio, come già accaduto nel caso del primo giudizio di merito, dopo che per primi siamo riusciti a far dichiarare il valore abilitante del titolo nel 2013 e, per primi, abbiamo ottenuto l’ammissione cautelare ma con conferimento anche dei ruoli per i 3000 diplomati magistrale.

Ma perchè, dopo decine di accoglimenti cautelari e di merito, è arrivata l’ordinanza di rimessione. E perchè, nonostante dopo tale ordinanza, tutti i Collegi hanno continuato ad accogliere?

Tutta colpa de “La Buona Scuola”. Il revirement di alcuni Consiglieri della Sesta sezione del Consiglio di Stato sulla vicenda dei diplomati magistrale ante 2001/2002, sembra trovare ragione nel fatto che il reclutamento di docenti in possesso di un titolo così “datato” e privi di esperienza di servizio, non paia ammissibile. E’ proprio il piano di assunzioni straordinario, difatti, che mirando a svuotare le GAE ha reso sempre più preziosa la presenza dei docenti all’interno delle stesse ed assai ambita la propria permanenza. Non può dimenticarsi, infatti, che in moltissime Regioni, soprattutto del Sud, la permanenza in GAE non aveva, per un decennio, consentito alcun conferimento di incarico neanche di supplenza, men che meno di ruolo. Ed è proprio sull’aspetto del servizio, difatti, che la Sezione si sofferma ritenendo che “l’inserimento in una graduatoria, destinata a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente, non dovrebbe prescindere da una adeguata ricognizione dell’esperienza maturata dagli interessati, di cui nel caso di specie non sono noti né l’attuale iscrizione nelle graduatorie di istituto, né l’eventuale, ulteriore percorso formativo seguito dopo il conseguimento (in anni risalenti nel tempo) del diploma abilitante“.

Non si comprende“, scrive il Consiglio di Stato, “perché il possesso di titolo abilitante – così definito espressamente ex lege e non frutto di interpretazione giurisprudenziale – sia stato fatto valere a tanti anni di distanza dal relativo conseguimento, senza che si faccia alcun richiamo ai pregressi titoli di servizio“.

Invero, come ben sanno i docenti, l’affermazione secondo cui “l’inserimento in una graduatoria, destinata a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente” era, sino al varo de “La Buona Scuola”, una vera utopia quanto meno in larga parte delle Regioni italiane. Solo i docenti inseriti in GAE nelle più alte posizioni, difatti, ottenevano supplenze su organico di fatto o di diritto maturando punteggio e guadagnandosi, dopo un precariato che mai è durato meno di un quinquennio, l’agognato ruolo.

Nessun docente ammesso in G.A.E., pertanto, a differenza della preoccupazione mostrata con l’ordinanza di rimessione, ha ottenuto incarichi a tempo indeterminato senza un importante pregresso servizio.

Invero, ed ad una più approfondita analisi, la questione del possesso di un servizio più o meno consistente è totalmente indifferente ai fini del reclutamento, dell’ingresso o della permanenza nelle G.A.E. All’interno di queste ultime, come è noto, difatti, vi sono soggetti (non necessariamente docenti) meramente in possesso di titoli di abilitazioni comunque conseguite prima del 2006 o persino successivamente (si pensi ai congelati SISS dell’ultimo ciclo del 2007 abilitatisi anche a distanza di diversi anni da soprannumerari a mezzo TFA): la presenza in GAE, in altre parole, è legata esclusivamente al possesso del titolo abilitante senza alcun riguardo al servizio. Non si comprende, allora, perchè un congelato SSIS (ammesso a tale percorso abilitante nel 2006 e non abilitatosi a suo tempo) appena abilitato da soprannumerario TFA, possa legittimamente trovare ingresso in G.A.E. a seguito di scioglimento della riserva, senza che nessun giorno di servizio gli venga richiesto mentre, invece, solo per i diplomati magistrale, la questione dei titoli e dell’esperienza diventa determinante.

Non si comprende ancora, per restare nell’esempio sui depennati che la stessa ordinanza enfatizza e che nasce da una lucidissima sentenza del T.A.R. Lazio del compianto Presidente Massimo Luciano Calveri, perchè un depennato da un decennio possa far rivivere la propria iscrizione cartolare in G.A.E. senza alcun riferimento al servizio frattanto NON prestato e, al contrario, quest’ultimo sia rilevante e decisivo per i soli diplomati magistrale. Appare paradossale, infine, che oggi si addebiti ai diplomati magistrale di non aver prestato un adeguato servizio dopo che, proprio lo Stato, non consentendo illegittimamente l’ammissione in GAE, gli ha impedito di svolgerlo.

Sgombrato il campo dalla rilevanza del servizio sulla possibilità di stare o non stare in G.A.E. per tutti gli abilitati ante 2007, siano o meno diplomati magistrale, il CDS si sofferma, stringatamente, sulla copertura normativa del loro ingresso in G.A.E. per mano dello stesso C.D.S. 

A parere di chi scrive, tuttavia, anche tale argomento è superabile. Lo ha già fatto, sulla base delle nostre difese, rigettando l’espressa eccezione dell’Avvocatura dello Stato per conto del MIUR, lo stesso CDS differenziando il caso degli abilitati post Legge finanziaria del 2006 da quelli precedenti, quali sono i diplomati magistrali. La copertura normativa, pertanto, nella specie c’è già giacchè venne espressamente fatto salvo l’inserimento dei “DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”.

La Plenaria avrà dunque l’onere di scegliere l’una o l’altra soluzione: ritenendo, come oggi sostiene il Collegio rimettente, che sia ormai troppo tardi per vantare il diritto all’ammissione in G.A.E. e che bene ha fatto il MIUR ad insabbiare il valore abilitante di un titolo dallo stesso rilasciato uscendone impunito rispetto all’imponente contenzioso generatosi o, come hanno fatto gli altri 10 Collegi del medesimo Consiglio di Stato, anche facendo giustizia sostanziale (che oggi viene demandata al Legislatore “nonostante le enunciate ragioni di equità e pari trattamento, in ipotesi idonee a giustificare un nuovo intervento del legislatore ma non anche l’ampliamento di ipotesi derogatorie, previste in via eccezionale e di stretta interpretazione“), ritenendo che sia già troppo aver fatto perdere un decennio di occasioni lavorative ai diplomati magistrale ed oggi ammettendoli in G.A.E. In un caso o nell’altro, tuttavia, resteranno aperte strade giudiziarie per accedere al risarcimento del danno, anche in forma specifica, per tutti i diplomati magistrale che, non certo per loro scelta, sono rimasti confinati in G.I., lavorando da precari della terza fascia di Istituto, quando ben avrebbero meritato le GAE sin dal 2000 con il relativo punteggio sul servizio che gli spettava. Sarà davvero arduo per qualunque Giudice, pertanto, spiegare ad una docente che ha sempre lavorato dalla III fascia su infanzia o primaria seguendo “militarmente” gli ordini del MIUR e dello Stato che sarebbe decaduta da qualsiasi azione per non essersi, a suo tempo, ribellata nei confronti dello Stato che era, anche, il suo datore di lavoro.

Per un verso doveva insegnare ai propri discenti le regole base dell’educazione civica e, in primis, a rispettare la legge; per altro verso, fuori dalla classe e lontano dagli alunni, doveva calpestare le stesse norme e rifiutare la collocazione in G.I. pretendendo le G.A.E. Lo Stato, dunque, mira ad addossare sugli insegnanti la responsabilità di non essere attivati per far valere i propri diritti, riecheggiando le paradossali accuse raccontate nella celebre favola di Esopo del lupo e dell’agnello.

Forse, sono tutti ancora in tempo per chiedere semplicemente scusa dopo un decennio di bugie.

Noi, in ogni caso, saremo esattamente dove siamo sempre stati; dalla parte di chi non accetta di essere trattato da suddito reo di aver prima ubbidito ed ora subito.

 Per chi non ha ancora agito per far valer in giudizio il valore del proprio titolo magistrale ed ottenere l’ammissione in G.A.E. sono in corso le adesioni ad una nuova azione sperimentale al T.A.R. con scadenza 22/1/2016.

Per leggere i termini e le modalità dell’azione vai alla news ad esso dedicata mentre per aderire

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Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti