Mobilità docenti 2016: al via i ricorsi al Giudice del Lavoro

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Il servizio prestato in scuola paritaria. L’ordinanza 8 aprile 2016, n. 241 in materia di mobilità prevede dei limiti per il riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità.

Sono valutabili solo gli anni svolti in scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solo fino al 31 agosto 2008. Sono inoltre riconoscibili gli anno svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale.

Tale decisione trova la propria fonte nella contrattazione collettiva giacchè è proprio il CCNL a disporre che il servizio non verrà conteggiato.

A nostro modo di vedere la decisione della contrattazione collettiva e ora dell’ordinanza sulla mobilità mortifica il servizio svolto per anni da migliaia di insegnanti e si pone in evidente antitesi con i principi interni e comunitari che mirano ad evitare ogni discriminazione tra i vari lavoratori nonostante svolgano mansioni analoghe. In tal senso, come già accaduto nell’ampio contenzioso sul riconoscimento del servizio preruolo da noi portato avanti, si può sostenere l’applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e l’illegittimità, tra gli altri, con l’art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 secondo cui “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Per ottenere il riconoscimento di tale servizio svolto è possibile agire esclusivamente individualmente con un ricorso al Giudice del Lavoro essendo già spirati i termini del ricorso al TAR e al PDR.

I tempi di definizione di tale giudizio vanno dai 6 mesi ai 24 circa, ma possono adottarsi per determinati casi azioni d’urgenza con esiti anche in meno di un mese.

I trasferimenti dei docenti di fasi B e C. Analoga azione può essere attivata dai docenti assunti in fasi B e C e oggi trasferiti in sedi molto distanti da quella prescelta sulla base dell’algoritmo usato dal MIUR.

I mancati trasferimenti in deroga nei confronti di insegnanti con figli minori dei 3 anni. A nostro modo di vedere al docente neo immesso in ruolo che chiede l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01, non si applica il c.d. “blocco” previsto dalla L. 107/15 sulle assunzioni a tempo indeterminato.
La norma prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l´altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L´eventuale dissenso deve essere motivato. L´assenso o il dissenso devono essere comunicati all´interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.
Orbene seppur esista giurisprudenza che nega l’applicazione di tale norma agli insegnanti ve ne è altra che conferma la possibilità di agire in tal senso. Per tutti gli insegnanti genitori di bimbi di età inferiore a tre anni sarà dunque possibile presentare domanda amministrativa per ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 presso una sede di servizio ubicata nella medesima provincia dove il coniuge e genitore del minore svolgeva l’attività lavorativa. In caso di rigetto si agirà in via d’urgenza innanzi al Giudice del Lavoro.

Le tre azioni possono essere cumulate o separate ed i costi non variano.

Le adesioni scadono il 30/9/2016.

Per ADERIRE AL RICORSO E’ SUFFICIENTE COMPILARE IL FORM ACCEDENDO A QUESTO LINK E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE