Mobilità: il servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere conteggiato. MIUR paga oltre 7.000 € a docente per spese legali (2)

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Sin dall’emanazione dell’ ordinanza ministeriale 8 aprile 2016, n. 241, il nostro Studio aveva individuato dei possibili profili di illegittimità derivanti dalla scelta arbitraria di non valutare il servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità (cliccando qui puoi ancora aderire alle azioni).

Tale convinzione trova oggi, ancora una volta, conferma nella pronuncia dei Tribunali italiani; in particolare – questa volta – è il giudice di Cuneo a decretare una condanna esemplare nei confronti del Ministero e dell’intera procedura illegittima degli “algoritmi”.

La ricorrente, infatti, era stata costretta a trasferirsi nella provincia piemontese, lasciando famiglia e una figlia di pochi anni, proprio perché non le erano stati conteggiati quasi 30 punti di servizio prestato in scuole paritarie.

Il Tribunale di Cuneo, quindi, ha ritenuto di condannare il MIUR “previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente negli istituti scolastici paritari dall’a.s. 2005/06 all’a.s. 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i […] punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità”.

Il Ministero, pertanto, dovrà ricostruire il corretto ambito di appartenenza della ricorrente in ragione del punteggio attribuito, oltre a provvedere al pagamento di oltre 7.000 € per le spese di lite.