Medici e Professori universitari: inscindibili le loro funzioni di docenza e assistenza anche in deroga ai limiti di età per i sanitari. Il primo caso post declaratoria di incostituzionalità.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha accolto il ricorso dell’Avvocato Santi Delia con il quale un docente ordinario di medicina aveva lamentato l’illegittimità della decisione dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di comminare la decadenza da ogni funzione assistenza nonostante la possibilità frattanto riconosciuta allo stesso docente dall’Ateneo di continuare, in conformità alla Legge, a svolgere le proprie funzioni di docente ordinario sino all’età di 72 anni. Si tratta di uno dei casi “pilota” per la giurisprudenza italiana in quanto la proroga dello svolgimento delle funzioni di docente prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma della Legge c.d. Gelmini e l’Azienda sanitaria, nonostante ciò, aveva ritenuto di comminare la decadenza dalle funzioni assistenziali.

Il C.G.A., nella sua prima decisione, aveva erroneamente rilevato che la decadenza dalle funzioni assistenziali fosse legittima in quanto il docente ordinario aveva sottoscritto un contratto di diritto privato per la Direzione dell’U.O.C. affidatagli ove era espressamente indicato il limite di età invalicabile per i sanitari a 70 anni. In sede di revocazione, con non comune coraggio, lo stesso C.G.A. ha ammesso il proprio errore “sui fatti” e accolto il ricorso. Al docente, in conformità alle (nostre) recenti decisioni del C.D.S., spetta la restitutio in integrum per tutte le perdite subite.

Secondo l’Azienda e l’Ateneo, tuttavia, nonostante il chiaro tenore della decisione le funzioni assistenziali andava riaffidate solo sino al termine dell’anno accademico dopo il compimento dei 70 anni senza alcun ulteriore congiunta proroga rispetto all’attività accademica, che appunto, veniva frattanto prorogata sino a 72 in forza di quanto deciso dalla Corte costituzionale.

“Ciò posto, il Collegio deve subito osservare che l’indicazione testuale, nella sentenza da ottemperare, del dies ad quem del 1° novembre 2012, benché indubbiamente presente, e concorrente alla connotazione del suo effetto annullatorio, non esauriva affatto la portata conformativa della relativa pronuncia, la quale era definita soprattutto dal più ampio principio –puntualmente richiamato dal ricorrente– che “…il rapporto tra l’Università e il prof. xxx (e il conseguente diritto-dovere di questi alle funzioni assistenziali) non avrebbe potuto in alcun modo essere dichiarato venuto meno a decorrere dal 1 Giugno 2012, dal momento che, a questa data, comunque non poteva dirsi venuta meno la condizione di professore universitario in servizio (con conseguente diritto-dovere all’esercizio delle “funzioni assistenziali”)”.

La ratio espressa fondante la pronuncia di questo Consiglio era infatti, come si è detto, quella che le funzioni assistenziali del prof. Bellinghieri sarebbero dovute permanere fino al venir meno della sua condizione di professore universitario in servizio. E l’interessato, d’altra parte, linearmente avrebbe potuto beneficiare dell’anzidetta declaratoria d’incostituzionalità, come si desume dalle circostanze che la sua posizione non era stata ancora definita, e che anche con il suo appello era stata prospettata una simile questione di legittimità. In definitiva, pertanto, il riconoscimento operato con la sentenza n. 361/2015, pur se calibrato in una delle affermazioni di tale pronuncia sulle previsioni della legge del tempo dell’originario atto amministrativo sub judice, in coerenza con i complessivi contenuti del giudicato va rapportato all’effettiva data di cessazione del rapporto di servizio intrattenuto dall’interessato con l’Università.

La ricostruzione di carriera dell’interessato dovrà dunque essere sviluppata anche oltre il 1° novembre 2012, fino alla data dell’effettiva cessazione del suo rapporto di servizio quale professore dell’Università, e di riflesso dovranno essere rideterminate le competenze di sua spettanza, con i conseguenti adeguamenti anche ai fini del trattamento di quiescenza e del T.F.R.”.

C.G.A., 1 marzo 2017, n. 70

C.G.A., 24 aprile 2015, n. 361