Soglia 35 e concorso docenti: il CDS dichiara inammissibile l’appello del MIUR.

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Il Consiglio di Stato ha confermato la propria posizione espressa nel dicembre 2016 e dichiarato inammissibile l’appello del MIUR e messo la parola fine ad uno dei contenziosi più delicati del concorso docenti 2012.

Il TAR del Lazio aveva accolto, sin dalla fase cautelare, il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia con il quale si contestava la soglia di 35 punti troppo elevata per un concorso pubblico di tal fatta, soglia che disattendeva ogni normativa. I primi giudici avevano accolto con riferimento ai ricorrenti che dopo l’ammissione con riserva hanno partecipato con esito favorevole alle prove e sono stati inseriti nella graduatoria finale […] ed ordina lo scioglimento della riserva con la quale essi sono stati inseriti nella graduatoria stessa”.

Nonostante ciò e nonostante altre nostre sentenze fossero passate in giudicato dichiarando, definitivamente, l’illegittimità della soglia, il MIUR proponeva appello. Con alcune ordinanze resa nel mese di maggio 2016 il Consiglio di Stato aveva gettato, letteralmente, nel panico gli ammessi grazie a quei ricorsi sospendendo le sentenze a loro favorevoli e mettendo in discussione i ruoli frattanto ottenuti.

Con la decisione di ieri, tuttavia, il Consiglio di Stato, accogliendo la nostra tesi, ha definitivamente fatto chiarezza sulla vicenda evidenziando come l’avvenuto annullamento della soglia a seguito di altre azioni ormai passate in giudicato elimina la possibilità per il MIUR di continuare oggi a proseguire su tale contestazione.

Secondo i giudici della Sesta Sezione, infatti, “la clausola del bando, oggetto di impugnazione, è stata già annullata dal Tribunale amministrativo con sentenze, diverse da quella in esame, passate in giudicato (tra le altre, sentenze 11 gennaio 2014, n. 326; 14 luglio 2015, n. 9427; 14 luglio 2015, n. 9425).

L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri» (Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289).

L’appello deve, pertanto, essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Un’altra importante vittoria che arriva a fare giustizia sulle tante, troppe irregolarità legali e procedurali riscontrate nel c.d. concorsone.
Una sentenza di merito che sancisce l’illegittimità di un concorso pieno di irregolarità in tutte le sue prove” commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, l’amministrazione già annuncia nuovi concorsi senza prendersi carico delle posizioni pendenti che, ancora una volta, sono devolute solo alla magistratura”.

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