L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEI DOCENTI PRECARI VA COMPUTATA DAL PRIMO CONTRATTO STIPULATO E NON SOLO DOPO IL SUPERAMENTO DEI 36 MESI DI CONTRATTI A TERMINE.

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Con una decisiva e chiarificatrice pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, è stato riconosciuto il diritto dei docenti precari di ottenere gli scatti di anzianità maturati durante il periodo di lavoro precario prestato sin dal primo contratto stipulato.

Il giudice di primo grado, infatti, aveva riconosciuto il diritto di progressione stipendiale, tuttavia affermando che le retribuzioni spettanti fossero corrisposte solo con riferimento all’ultimo contratto stipulato.

In accoglimento dell’appello promosso dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, il Giudice di secondo grado – riformando totalmente la pronuncia del Tribunale – ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere “le differenze retributive derivanti dalla progressione economica connessa all’anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigenti, considerati i contratti a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell’arco di ciascun anno di servizio, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo”.

Il Ministero, quindi, dovrà risarcire oltre € 10.000 al docente illegittimamente discriminato.