Concorsi Università di Messina: il T.A.R. Catania riammette vincitore illegittimamente escluso.

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L’amministrazione non può integrare ex post la lex specialis: il TAR Catania riammette in graduatoria una concorrente illegittimamente esclusa.

Una selezione pubblica, per sua fisiologia, è volta a rintracciare nella platea dei potenziali aspiranti, coloro i quali sono in possesso dei migliori requisiti per soddisfare le esigenze di razionalità e buon andamento dell’Amministrazione.

Per mezzo del famigerato “bando di concorso”, infatti, la P.A. detta una serie più o meno dettagliata di requisiti di cui i potenziali concorrenti devono essere in possesso.

Quanto, però, questi criteri devono essere sufficientemente dettagliati ed esplicitati? Può l’Amministrazione enumerare dei requisiti troppo “ampi” e, successivamente, integrare la previsione specificandone il contenuto.

Secondo il TAR Sicilia, sez. Catania (ma anche secondo la più illustre giurisprudenza, invero) no.

Con ricorso proposto dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, un giovane candidato lamentava l’illegittima esclusione da una graduatoria di merito relativa alla selezione di un funzionario di Ateneo, in quanto, asseritamente, non aveva allegato alcuna certificazione circa la conoscenza di due lingue straniere.

Orbene, come si anticipava, sul punto il bando si limitava a prevedere esclusivamente il possesso di una certificazione: non vi era alcuna previsione in ordine al livello di conoscenza, alla tipologia di certificazione, alle caratteristiche dell’ente certificatore, ecc…

La ricorrente, pertanto, provvedeva ad allegare specifiche certificazioni di frequenza di corsi di lingua ed il conseguimento del titolo di dottorato in detta lingua che però, secondo l’Ateneo, venivano ritenuti non sufficienti in quanto non costituenti “certificazione” e non emessi da “comprovati istituti specializzati”.

Invero, l’Ateneo aveva provato a giustificare tale esclusione fornendo una interpretazione postuma della clausola della lex specialis e richiamando il “quadro comune europeo per le competenze linguistiche, nonché il sistema di valutazione ALTE”.

Il TAR Catania, però, non lascia scampo ad equivoci: la condotta dell’Ateneo è illegittima e la ricorrente deve essere reinserita in graduatoria ed ammessa alle successive fasi volte all’assunzione.

Secondo il G.A., infatti, “a fronte di un requisito di partecipazione formulato in modo estremamente “ampio” e a fronte di specifiche conoscenze linguistiche della ricorrente, l’amministrazione non poteva (ex post) fornire un’interpretazione restrittiva, né a maggior ragione poteva integrarne il contenuto in corso di causa […]; sul punto è sufficiente richiamare i consolidati principi dettati in materia di procedure concorsuali in base ai quali le norme di un bando i concorso devono interpretarsi, secondo il principio dell’affidamento, per cià che essere espressamente dicono, rimanendo preclusa all’Amministrazione (e agli aspiranti o come nel caso di psecie alla controinteressata) ogni indagine rivolta, attraverso procedimenti ermeneutici ed integrativi, all’individuazione di ulteriori ed inespressi significati”

T.A.R. Catania, Sez. II, 7 giugno 2017, n. 1328