IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL VALORE ABILITANTE DEL DOTTORATO DI RICERCA: VIA LIBERA ALLE PROVE SUPPLETIVE PER IL TFA SOSTEGNO

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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti inerente l’illegittimità del D.M. 948/2016 in forza del quale veniva impedito ai dottori di ricerca di poter prendere parte alle prove selettive per l’accesso ai percorsi formativi per assumere la qualifica di insegnante di sostengo e poter insegnare nelle scuole.

Secondo gli Avv.ti Delia e Bonetti, tale scelta ministeriale è del tutto illegittima giacchè non v’è alcuna ragione per cui, dopo avere utilizzato i dottorati per anni sui posti di sostegno – cosa che ha permesso di acquisire specifiche competenze “sul campo” – essi possono aspirare a formalizzare la loro professionalità, essendo precluso l’accesso ai corsi che il Ministero ha previsto per ottenere la qualifica di insegnante di sostegno.

Invero, prima dell’adozione del D.M. 948/2016, il Miur, con nota prot. n. 19030 del 21 novembre 2008, aveva previsto che “l‘utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”. Gli insegnanti privi di specializzazione al sostegno ed abilitazione all’insegnamento, quindi, per espressa previsione di legge, possono comunque aspirare alle supplenze sul sostegno in mancanza di docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

            Così numerosi docenti precari (anche della terza fascia d’istituto, come parte appellante), prestano il loro servizio presso le scuole di ogni ordine e grado proprio in qualità di insegnanti di sostegno. Si tratta di un numero talmente importante che alcuni USP stanno organizzando corsi professionali di formazione regionale per dar un minimo di nozioni a tali soggetti.

            Nonostante ciò, come anticipato, il D.M.1 dicembre 2016, n. 948 preclude l’ammissione ai corsi a tutti i docenti precari di terza fascia che, anche per un decennio, hanno “sostenuto” centinaia di studenti in condizioni di handicap, ivi compresi gli insegnanti che hanno conseguito un dottorato di ricerca. In altre parole il “dottorato di ricerca” – massimo titolo di istruzione previsto nel sistema italiano – non sarebbe qualificabile quale titolo neanche utile per l’ammissione ad un corso di formazione ulteriore.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato l’esito del T.A.R. ritenendo illegittime le disposizioni del MIUR che impedivano ai docenti in possesso del dottorato di ricerca, di prendere parte al tirocinio formativo abilitante, ammettendoli alla frequenza e garantendo loro la possibilità di formarsi e di aspirare all’ottenimento del tanto auspicato “incarico di ruolo”.

Tale percorso di formazione, peraltro, è stata già attenzionata anche dall’Europa cui l’Associazione La Voce dei Giusti, da sempre difesa dai Bonetti & Delia si era rivolta. Il Comitato sociale europeo, in particolare, ha dichiarato l’illegittimità di tali percorsi nella parte in cui risulta precluso l’accesso ai non abilitati. Tale organo, nello specifico, ha ritenuto che il percorso di specializzazione di cui si discute, così come attualmente impostato, dà vita ad “una violazione dell’articolo E, congiuntamente all’articolo 10§3 a) e b) della Carta per il fatto che vi è una situazione di discriminazione indiretta in materia di accesso alla formazione specialistica per l’insegnamento di sostegno nei confronti degli insegnanti delle graduatorie di terza fascia” (Commissione Europea dei Diritti Sociali, DECISIONE RIGUARDANTE LA FONDATEZZA 18 ottobre 2016, pubblicata stante la mancata risposta del Governo il 15 marzo 2017, Associazione sindacale “La Voce dei Giusti” contro l’Italia, Ricorso n° 105/2014).