FIT: prorogata al 4 aprile la data di adesione. Ecco le FAQ aggiornate.

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N.B. in neretto i nuovi aggiornamenti.

0. Ho letto della vittoria dei primi 500 ricorrenti posso ancora partecipare?

Si, le adesioni scadono il 4/4/2018. Se entro il 26/3 hai presentato la domanda non c’è alcun tipo di preclusione.

Se non ha presentato in tempo la domanda cartacea (che trovi in calce) al MIUR verrai inserito in un gruppo con tali caratteristiche.

Sosterremo, difatti, che l’impossibilità di accedere al sistema POLIS consente di agire anche senza domanda tempestiva. Pur trattandosi, evidentemente di un elemento che poteva essere evitato seguendo il nostro consiglio di fare la domanda per tempo, in passato abbiamo già vinto su tale aspetto. E’ un rischio dunque che dovete valutare.

1. CHE COS’È LA FASE TRANSITORIA DEL FIT?

La fase transitoria è un “percorso semplificato” prima dell’entrata a pieno regime del nuovo corso/concorso meglio conosciuto come FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio). Coloro che parteciperanno a tale fase saranno ammessi direttamente all’ultimo anno di formazione previsto dal FIT.

1.A (ex FAQ 7). SONO UN DOTTORE DI RICERCA POSSO PARTECIPARE AL FIT

NO, a nostro modo di vedere si tratta di una previsione illegittima in quanto non si valorizza il percorso triennale di dottorato che è il più alto titolo conseguibile in Europa e come già fatto da noi, per primi in Italia, per il concorso 2016, agiremo per far ottenere l’ammissione a tale percorso anche ai dottori di ricerca. Tutti coloro che hanno il dottorato di ricerca, in quanto non riconosciuto abilitante dal Miur, devono agire con ricorso cliccando su questo sito.

Stante la proroga possono partecipare anche coloro che otterranno il dottorato entro il 26 marzo e non più entro il 22.

Il consiglio è di partecipare indicando un’unica classe di concorso giacchè sarà più semplice ed immediato sostenere l’equivalenza tra il dottorato ed una classe di concorso anzichè nei confronti di più CDC creando il paradosso che il dottorato da non abilitante lo sia addirittura per più CDC. Ecco perchè il consiglio è quello di indicare la CDC dell’iscrizione in terza fascia meglio ancora se la più attinente al dottorato. Il costo di € 90, in ogni caso, si riferisce all’azione per una CDC e non è, appunto, consigliato agire per più di una (in tal caso pagando le ulteriori quote).

Si chiarisce che alla voce, indicata a pag. 3, “PROCEDURA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO (Es. Diploma ITP)” i ricorrenti con il titolo DOTTORATO devono, appunto, indicare il DOTTORATO di cui sono in possesso.

Il Dottorato, inoltre, va inserito nella parte specifica (pag. 8) “Altri titoli valutabili”.

Il file della domanda che abbiamo messo a disposizione, in ipotesi di inserimento di altri titoli, è evidentemente modificabile se ritenete. Per il resto vi preghiamo di rivolgervi ad ADIDA per ogni ulteriore chiarimento sulla compilazione della domanda.

Vi ricordiamo di compilare il form e di essere precisi sul servizio svolto quale supplenti.

2. CHI POTRÀ PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

Potranno partecipare alla fase transitoria i docenti:

– in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per scuola secondaria di primo o secondo grado, anche se acquisito all’estero, purché conseguito entro il 31 maggio 2017;

abilitati e specializzati sul sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado;

– coloro che stanno frequentando i percorsi di specializzazione sul sostegno e che si specializzeranno entro il 30 giugno 2018;

– gli ITP iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia delle graduatorie di istituto entro il 31 maggio 2017 (anche se a seguito di ricorsi ancora pendenti).

3. PER CHI HA TRE ANNI DI SERVIZIO E’ PREVISTA UNA FASE TRANSITORIA?

Il Decreto Legislativo prevede che coloro che hanno lavorato per almeno tre anni (anche non consecutivi purché accumulati negli ultimi otto anni) potranno partecipare ad una fase agevolata del FIT. Per tali docenti, tuttavia, non è ancora stato pubblicato il relativo “bando di concorso” di cui, comunque, è prevista la pubblicazione entro il 2018 e, pertanto, non riteniamo di proporre specifiche azioni per i c.d. 180×3 per il momento.

Difatti, per tale categoria di insegnanti non ravvediamo la fondatezza di un’eventuale azione legale ed esperiremo, solo per i casi più fondati dopo attenta valutazione, azioni individuali.

4. SONO UN INSEGNANTE INSERITO IN II FASCIA DELLE G.I. E/O IN G.A.E. CON RISERVA PROCESSUALE (CON GIUDIZIO PENDENTE) ENTRO IL 31 MAGGIO 2017, POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

A nostro modo di vedere no. Tale possibilità, difatti, è riservata ai soli ITP e non a tutte le altre categorie di insegnanti (congelati, depennati, etc..).

Costoro (tali altre categorie diverse dagli ITP), quindi, devono impugnare il bando proprio per ottenere la partecipazione ove siano con riserva in GAE o seconda fascia GI entro il 31 maggio 2017.

Si tratta, tra gli altri, di insegnanti che hanno ottenuto l’ammissione in GAE nell’estate del 2016 a seguito di provvedimenti giudiziali del TAR Lazio e non hanno poi subito un depennamento espresso dalle G.A.E.

Tra questi vi erano molti soggetti con T.F.A. che accedono, comunque, al FIT con il loro titolo e non grazie a tale ammissione con riserva in GAE.

Gli ITP che abbiano ottenuto l’ammissione in seconda fascia GI o in GAE dopo il 31 maggio 2017 devono quindi agire in giudizio aderendo al ricorso al fine di ottenere la possibilità di partecipare al percorso.

In particolare per quanto riguarda i dottori di ricerca che hanno ricorsi già pendenti la circostanza di non aver avuto ancora esito su tali contenziosi non impedisce di agire avverso il BANDO FIT provando ad ottenerne l’ammissione. Non si tratta, difatti, di un nuovo tentativo ma dell’unico tentativo possibile.

Il FIT, sulla base di quanto indicato nel bando (comma 5), consente ai soggetti in possesso di diploma ITP ove iscritti con riserva in II fascia GI o in GAE di partecipare al FIT ma non anche a chi è in possesso di altri provvedimenti giurisdizionali.

5. SONO UN INSEGNANTE INSERITO IN GAE E NELLA I FASCIA DELLE G.I. A SEGUITO DI UN DECRETO MONOCRATICO DEL TAR NON CONFERMATO. POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

Questa è una situazione che riguarda in particolar modo alcuni ricorsi presentati alla fine del 2016 e, nello specifico, quelli per gli insegnanti in possesso di PAS, TFA, laurea in SFP e alcuni ITP. Tali insegnanti dopo il provvedimento monocratico del TAR sono stati inseriti in G.A.E. e nella prima fascia delle G.I. (prima del 31 maggio 2017) ma il provvedimento non è mai stato confermato in sede collegiale. È evidente che le posizioni di questi insegnanti sono estremamente variegate (alcuni hanno preso i ruoli, altri sono stati depennati, altri ancora permangono in G.A.E.) e non stabili; consigliamo a tutti di partecipare alla fase transitoria del FIT anche proponendo ricorsi sperimentali cautelativi. Per tali situazioni i nostri ricorrenti riceveranno una specifica e-mail.

6. HO PRESENTATO RICORSO PER ESSERE INSERITO IN II FASCIA DELLE G.I. MA NON HO ANCORA AVUTO ALCUN ESITO, POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

No, il mero fatto di aver presentato un ricorso per l’inserimento in II fascia delle G.I. non è requisito sufficiente per poter accedere alla fase transitoria. A questa, difatti, potranno accedere solo coloro che hanno ottenuto provvedimenti (cautelari o definitivi) di accoglimento e che sono stati inseriti in II fascia entro il 31 maggio 2017. come per altro già chiarito ad eccezione dei soli itp nella faq 4 anche in ipotesi di ottenimento di un provv cautelare di ammissione in sec fascia e in gae non avreste potuto ottenere l’ammissione diretta al fit giacchè appunto tale facolta è riservata ai soli itp 

Tutti coloro che resteranno esclusi potranno aderire alle nostre azioni ai link

8. SONO UN INSEGNANTE I.T.P. CHE HA PRESENTATO RICORSO E A SEGUITO DELLA NOTA DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO INOLTRATA AL M.I.U.R. IN DATA 12 AGOSTO 2017 N. 396352 (PROT. – AOODGPER. 35612 DEL 14 AGOSTO 2017), SONO STATO INSERITO CON RISERVA IN SECONDA FASCIA DELLE G.I. IN VIA AMMINISTRATIVA, POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

No. Tutti coloro che, a qualunque titolo, sono stati inseriti in II fascia dopo il 31 maggio 2017 non potranno partecipare alla fase transitoria del FIT. La preclusione a nostro avviso è illegittima e, per tale motivo, abbiamo avviato uno specifico ricorso. Per maggiori informazioni visitate il link

9. SONO UN INSEGNANTE AFAM, POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

No, a meno che il titolo non sia espressamente riconosciuto come abilitante o non siate inseriti in II fascia delle G.I. prima del 31 maggio 2017. La preclusione a nostro avviso è illegittima e, per tale motivo, abbiamo avviato uno specifico ricorso. Per maggiori informazioni visitate il link 

10. SONO UN INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (A23-ITALIANO L2). QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVO POSSEDERE PER PARTECIPARE AL CONCORSO?

Come noto sarà avviato anche il concorso per la classe di concorso A23 (Italiano L2) i cui titoli di specializzazione sono dettati dal decreto Ministeriale n. 92/2016.

La problematica legata a detti docenti è la medesima già riscontrata in sede di concorsone del 2016 e fatta valere dagli insegnanti con ricorsi accolti da TAR e dal Consiglio di Stato, in quanto per la classe di concorso in parola non sono stati attivati percorsi abilitanti tali da consentire agli aspiranti al FIT il possesso dei requisiti richiesti.

Per tale ragione avvieremo un’apposita azione legale. Per maggiori informazioni visitate il link 

11. MI STO SPECIALIZZANDO SUL SOSTEGNO E CONSEGUIRO’ IL TITOLO ENTRO I TERMINI PREVISTI DA BANDO MA HO AVUTO ACCESSO AL SUDDETTO PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE TRAMITE RICORSO PERCHE’ PRIVO DEL TITOLO ABILITANTE SOTTESO. POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA DEL FIT?

Per tutti coloro che nel 2017 hanno avuto accesso al TFA sostegno tramite ricorso perché non in possesso dell’abilitazione sottesa, non sarà possibile compilare la domanda on-line per partecipare alla fase transitoria in quanto il prerequisito principale è la dichiarazione dell’abilitazione appunto. Per tali insegnanti, che si specializzeranno comunque entro il 30 giugno 2018, presenteremo un apposito ricorso per la partecipazione alla fase transitoria. Per maggiori informazioni visitate il link

Se avete delle situazioni peculiari ulteriori per queste categorie è consigliabile l’azione individuale. Per ulteriori informazioni scrivete agli indirizzi mail santi.delia@avvocatosantidelia.it e segreteria@avvocatosantidelia.it  

12. MI SONO ABILITATO E/O SPECIALIZZATO ALL’ESTERO. POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

Il bando di concorso prevede che possono partecipare alla procedura concorsuale tutti coloro che entro il 31 maggio 2017 si sono abilitati o specializzati all’estero e che entro il 22 marzo p.v. (termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso) abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo presso il M.I.U.R.

Per tutti coloro che si sono abilitati e/o specializzati in data posteriore (quindi dopo il 31 maggio 2017) o che conseguiranno la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 30 giugno 2018, abbiamo avviato specifiche azioni legali. Per maggiori informazioni visitate il link

Ovviamente per partecipare al ricorso è condizione necessaria presentare la domanda di riconoscimento del titolo al M.I.U.R.

13. SONO UN INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA, POSSO PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA DEL FIT?

No, per il momento il FIT è previsto solo per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

14. POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IN PIU’ REGIONI?

No, la domanda di partecipazione deve essere presentata presso un’unica regione a pena di esclusione.

15. PER QUANTE CLASSI DI CONCORSO POSSO PARTECIPARE?

Ogni insegnante può partecipare al concorso per tutte le classi o tipologie di posto (comune o sostegno) per le quali ha i requisiti previsti dal bando o per le quali si ricorre.

16. SE CONCORRO PER PIU’ CLASSI DI INSEGNAMENTO DEVO PRESENTARE PIU’ DOMANDE?

No, si deve presentare un’unica domanda con l’indicazione di tutte le classi e tipologie di posti per cui si partecipa.

17. ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA E IN CHE MODALITA’?

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 20 febbraio 2018 alle ore 9.00 fino al 22 marzo 2018 alle ore 23:59. Il bando prevede come unica modalità di presentazione della domanda quella telematica tramite POLIS tuttavia, per tutti coloro che non hanno i requisiti o che non riusciranno ad inserire la domanda a causa di limitazioni di sistema (con riferimento i nostri ricorrenti), abbiamo predisposto una apposita domanda cartacea da inoltrare al M.I.U.R. e presso USR di riferimento. Tutte le istruzioni al link 

18. PRESENTERO’ RICORSO PER PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA. DEVO PRESENTARE LA DOMANDA?

Si, per partecipare al ricorso deve presentare apposita domanda al M.I.U.R. che troverà in formato cartaceo sul nostro sito con tutte le istruzioni per l’inoltro al seguente link

19. PARTECIPO ALLA FASE TRANSITORIA “DI DIRITTO” PER UNA CLASSE E TRAMITE RICORSO PER UN’ALTRA CLASSE, DEVO PRESENTARE UN’UNICA DOMANDA?

No, questo è l’unico caso in cui dovrete presentare due distinte domande. Per la classe di concorso per cui ha titolo deve presentare la domanda on-line tramite il portale POLIS mentre per la classe di concorso per cui ricorre deve presentare la domanda cartacea utilizzando il nostro modello.

20. IL SITO DEL MINISTERO POLIS NON MI CONSENTE DI INSERIRE LA DOMANDA E DEVO PRESENTARE QUELLA CARTACEA, PER PARTECIPARE AL RICORSO POSSO OMETTERE DI PRESENTARLA?

No, presentare la domanda, seppure in formato cartaceo, è a nostro avviso necessario. Pertanto Vi invitiamo ad utilizzare i nostri moduli allegati in calce e a seguire le istruzioni al link 

21. CHI PARTECIPERÀ ALLA FASE TRANSITORIA POTRÀ PERMANERE NELLE GRADUATORIE DI MERITO, GAE E NELLE GI?

No, l’ammissione  al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte  le  graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

22. HO ADERITO AL RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE TRANSITORIA DEL FIT, DEVO PAGARE LA SOMMA DI 5 EURO PREVISTA DAL BANDO PER OGNI CLASSE DI CONCORSO?

Come noto il bando prescrive il pagamento di euro 5,00 per ogni classe per cui si partecipa al concorso. In altre procedure concorsuali sulla scuola che prevedevano il pagamento di tali somme non abbiamo provveduto a far effettuare il versamento ai nostri ricorrenti e non è stata ricevuta alcuna esclusione. Tuttavia tale determinazione fu assunta anche in quanto il prezzo per la procedura concorsuale era notevolmente superiore; trattandosi di un pagamento di soli euro 5,00 consigliamo di procedere al versamento, sempre nei modi e nei tempi previsti dal bando.

23. DEVO ALLEGARE ALLA DOMANDA COPIA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PARI AD EURO 5,00 PER CIASCUNA CLASSE DI CONCORSO/POSTO SOSTEGNO PER CUI PARTECIPO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE?

Si, è necessario allegare alla domanda tutte le ricevute dei pagamenti effettuati.

24. DOPO IL FIT, COSA SUCCEDERA’ ALLE GAE E ALLE GM IN VIGORE?

Nella fase transitoria si continuerà ad assumere il 50% degli insegnanti dalle GAE (fino al loro esaurimento) e l’altro 50% dalle graduatorie dei concorsi senza tralasciare i vincitori del concorso del 2016 per i quali resta fermo il diritto all’assunzione in ruolo. Accanto a questi ultimi saranno assunti tutti gli insegnanti che avranno superato i “nuovi” concorsi.

25. SARÀ NECESSARIO AVER CONSEGUITO 24 CREDITI FORMATIVI ANCHE PER PARTECIPARE ALLA FASE TRANSITORIA?

No, per partecipare alla fase transitoria non sono richiesti i 24 CFU/CFA prescritti come requisito imprescindibile, invece, nella fase ordinaria.

26. ADERIRE AL RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE TRANSITORIA MI PRECLUDE LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE AL FIT “ORDINARIO” AVENDONE I REQUISITI?

No, aderire al ricorso non preclude alcuna possibilità di partecipare al FIT ordinario o alla stessa fase transitoria tramite altro titolo che risponda ai requisiti fissati dal bando.

27. POTRANNO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ANCHE GLI INSEGNANTI GIÀ DI RUOLO?

Si, è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la disposizione contenuta nella c.d. Buona scuola, nel punto in cui si esclude la partecipazione dei docenti in ruolo ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente. Gli insegnanti di ruolo, dunque, potranno partecipare alla fase transitoria per cambiare classe di insegnamento in virtù degli ulteriori titoli di abilitazione posseduti.

28. SONO UN ITP IDONEO PER LA CLASSE DI CONCORSO A66 (AD ESAURIMENTO) POSSO PARTECIPARE AL RICORSO PER LA FASE TRANSITORIA?

Si, la classe di concorso è stata bandita quindi, qualora non fosse in possesso di apposita abilitazione, potrà agire in virtù del suo diploma ITP per partecipare alla fase transitoria.

 

ATTENZIONE: le presenti FAQ riassumono discorsi più ampi già affrontati nelle riunioni tenutesi a Roma e a Napoli nei giorni scorsi. 

Non hanno contenuto strettamente giuridico ma hanno il solo fine di dare indicazioni di massima ai ricorrenti.

In caso di adesioni inferiori a numero di 20 per categoria lo studio si riserva di non procedere all’azione.

Le presenti FAQ sono state redatte dallo studio legale Avv. Michele Bonetti & Santi Delia

Al fine di visionare le regole del bando si rimettono in allegato gli atti ministeriali pubblicati in G.U. in data 9 e 16 febbraio 2018.

 Decreto Miur 15 dicembre 2017

 Miur 16 febbraio 2018

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CARTACEA