Tribunale di Messina: il servizio militare va sempre valutato ai fini del punteggio delle graduatorie d’insegnamento. Disapplicato il Decreto ministeriale.

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Il giudice del lavoro si è pronunciato sul tema della valutazione del servizio militare come servizio di insegnamento con sentenza ed ha accolto le tesi avanzate dagli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti condannando il MIUR alle spese di giudizio. Secondo il Tribunale il servizio militare va sempre computato anche se non svolto in costanza di nomina e, in tal senso, il Decreto Ministeriale secondo cui “il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, va disapplicato.

Nel caso di specie, il ricorrente dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, ha prestato per un anno il servizio militare. La sua laurea costituisce titolo valido per l’insegnamento in ben due classi di concorso. In questo senso, è necessario precisare che il servizio militare è stato prestato in seguito al conseguimento del titolo idoneo all’insegnamento e dunque in potenziale nomina. Sulla base di ciò, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2014/2017, egli aveva chiesto la valutazione come servizio di insegnamento del servizio militare. Tuttavia, l’Ufficio scolastico competente, in mera applicazione del Decreto Ministeriale, ha negato il punteggio relativo, privando il soggetto interessato di ben 12 punti, che sarebbero stati fondamentali per l’immissione in ruolo e il conferimento di supplenze annuali a vantaggio del ricorrente.

Secondo il Tribunale, dunque, pur se la scelta dell’Ufficio periferico è conforme alla norma regolamentare superiore, è proprio quest’ultima (art. 2 comma 6 del DM 235 del 1 aprile 2014) a dover essere disapplicata nella parte in cui stabilisce che “il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. Si tratta, infatti, di una disposizione illegittima poiché si pone in contrasto con un’altra norma, la l. n. 297 del 1994 in cui si stabilisce che “è valido a tutti gli effetti il servizio militare e il servizio civile anche se non prestato in costanza di nomina”.

 Bene ha fatto il Tribunale di Messina a considerare anche il servizio militare prestato in costanza di nomina, evitando che il servizio militare, ai quei tempi obbligatorio, pregiudichi l’attività lavorativa del docente, soprattutto in casi come quello come odierno, in cui il soggetto interessato avesse già conseguito un titolo di studio necessario per l’insegnamento.

Dunque, è stato ordinato al Ministero e all’Ufficio scolastico di competenza di disapplicare le graduatorie che interessavano il soggetto ricorrente e di adottare tutti gli atti necessari per l’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare. Infine, le amministrazioni sono convenute sono state condannate alle spese di giudizio.