FIT: AGGIORNAMENTI SULLE UDIENZE E GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, all’esito delle udienze del 20 settembre, ha in parte mutato il proprio orientamento reso sui nostri ricorsi del 30 agosto e ritenuto di rinviare l’ammissione alla partecipazione al F.I.T. a data successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale.

A differenza di quanto avvenuto in precedenza, ove la Sezione “ha concesso le richieste misure cautelari, ammettendo, con riserva, gli appellanti a partecipare alla procedura concorsuale speciale in esame“, questa volta il Consiglio di Stato, “in ragione dell’alto numero dei potenziali aventi diritto“, ha ritenuto di mutare la propria precedente decisione affermando che ciò “comporterebbe un mutamento della natura dello stesso concorso in esame, in assenza delle esigenze di certezza e di continuità che nella specie solo la pronuncia della Corte Costituzionale può dare“.

Il 25 settembre si è tenuta udienza al TAR e siamo in attesa dei primi provvedimenti. Tuttavia è probabile che il TAR si adegui al Consiglio di Stato non consentendo più le ammissioni con riserva (differentemente da quanto accaduto alle udienze del 12 settembre ove il TAR ha accolto i nostri ricorsi discussi in tale data, a seguito dei provvedimenti del Consiglio di Stato del 30 agosto); dunque anche da parte del TAR non arriveranno nuove ammissioni. I nostri provvedimenti sono stati quasi tutti emanati tra il 30 agosto e il 12 settembre, pertanto rimangono ferme le istruzioni e quanto riportato nelle nostre 11 riunioni.

Impossibile dire se le vittorie del 12 settembre innanzi al TAR verranno, a questo punto, appellate, se il MIUR chiederà le revoche dei provvedimenti cautelari emessi addirittura dallo stesso Consiglio di Stato il 30/8 o se, invece, riterrà di non voler nuovamente sollecitare il Consiglio di Stato.

Al momento, tuttavia, chi (come i nostri ricorrenti) ha ottenuto un provvedimento positivo al TAR o al Consiglio di Stato (il 30 agosto) ha diritto, sino a nuovo ordine, di fare la prova.

Restano valide, dunque, le istruzioni già precedentemente diramate.