ASN: nuovo accoglimento del T.A.R. Lazio per il settore della “Progettazione Architettonica”. Valutazione contraddittoria da parte della Commissione, disposto il riesame del candidato.

Il Tribunale Amministrativo, con sentenza del 7 novembre 2018, ha accolto le censure degli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti, consolidando i nostri precedenti favorevoli sul tema circa le illegittimità dei giudizi negativi delle Commissioni giudicatrici per l’Abilitazione Scientifica Nazionale.

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso presentato dallo Studio aveva sollevato censure circa la legittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione che, nonostante il possesso, da parte del candidato, di due “valori soglia” su tre e quattro titoli sui nove individuati dalla stessa, si esprimeva negativamente sull’abilitazione.

In particolare, si legge in sentenza, le censure mosse all’operato dell’Organo giudicante risultano fondate alla luce del fatto che “il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante”.

In tal modo, dunque, il Tribunale ha fatto proprio un principio, elaborato e portato in aula dallo Studio già nei precedenti giudizi sul tema, che sembra chiarire, si auspica, una volta per tutte la necessità di una corretta valutazione e, soprattutto, di una maggiore attenzione ai candidati in possesso di requisiti oggettivi di meritevolezza.

Pertanto, avvalorando le tesi difensive, il T.A.R. Lazio ha ritenuto “meritevoli di accoglimento ed assorbenti, infatti, le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, riscontrabile nei giudizi individuali e in quello collegiale, sotto il prevalente profilo della contraddittorietà” dal momento che i giudizi espressi dalla Commissione si discostavano da quei parametri oggettivi di cui, nei fatti, non si era tenuto debito conto.

Così, accogliendo il ricorso, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha ordinato all’Amministrazione di rivalutare l’interessato, condannando il Ministero dell’Istruzione alla refusione, in suo favore, delle spese legali.