Atti negativi e misure cautelari

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T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, ord. 19 luglio 2010, n. 931, Pres. V. Zingales, Est. P.M. Savasta

Numero chiuso – Mancata ammissione CDL in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Illegittimità dell’intero procedimento di concorso con riguardo alla correzione della prova di un candidato – Ammissione con riserva non deve essere concessa – Misura cautelare atipica con la quale si ordina la riedizione della prova – Sussiste.

Con l’ordinanza sopra richiamata il T.A.R. Catania si è occupato, in sede cautelare, del sempre vivo e mai risolto problema della tutela cautelare sugli atti negativi. Sull’argomento, nella sezione ProfiloPubblicazioni di questo sito potrete leggere un saggio dell’Avv. Santi Delia.

Il caso portato al vaglio dei Giudici catanesi riguardava numerose illegittimità perpetrate dalle Amministrazioni coinvolte nella gestione del procedimento di concorso per l’ammissione ad un corso di laurea a numero chiuso. Trattavasi di violazioni della lex specialis di concorso e dei principi generali in tema di pubbliche selezioni, talmente gravi da rendere impossibile la verifica dell’effettiva paternità dell’elaborato al ricorrente escluso dal novero dei vincitori. Secondo il T.A.R. Catania, che nelle more della complessa istruttoria svolta sull’accaduto aveva concesso la misura cautelare dell’ammissione con riserva, “in caso di smarrimento o impossibilità di certezze nell’associazione ad un candidato di un elaborato (ancor più nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il migliore risultato conseguito nei due elaborati residuali, comunque, non collocherebbe in posizione utile per l’ammissione il candidato associato) non può, in sede cautelare, fornirsi una garanzia maggiore di quella conseguibile con il giudizio di merito, ma deve disporsi la riedizione della prova e non la semplice ammissione alla Facoltà in attesa del giudizio di merito”.

Il T.A.R. nella consapevolezza di non voler “pregiudicare oltremodo parte ricorrente”, ben interpretando lo spirito della L.n. 205/2000 in tema di atipicità della misura cautelare, emette una misura cautelare “facendo obbligo alle Amministrazioni intimate, ciascuno per la propria competenza, di procedere ad una nuova prova selettiva nei confronti del candidato”. In particolare, viene ordinato che “detta procedura debba essere svolta contestualmente alla prossima selezione per l’anno accademico 2010-2011, eventualmente tramite le medesime prove utilizzate per gli altri concorrenti, con l’avvertenza, però, che il risultato conseguito, proprio al fine di evitare ulteriore pregiudizio in capo al ricorrente, debba essere valutato, una volta intervenuta l’associazione del punteggio da questi conseguito, sia nella graduatoria dell’anno accademico 2009-2010 (in tal caso procedendo, ove vi sia un risultato sufficiente per conseguire una posizione utile, alla iscrizione retroattiva in soprannumero, al fine di non pregiudicare altri incolpevoli concorrenti già regolarmente iscritti), sia, in mancanza di raggiungimento di un esito favorevole, in quella relativa al prossimo anno accademico”.

La redazione