Il Tar del Lazio, Sezione III bis, presieduto dal consigliere Dott. Pierina Biancofiore e con relatore il Dott. Alfredo Storto ha depositato un provvedimento lungamente motivato che consente l’inserimento in GAE di una “congelata SSIS” che non aveva provveduto ad iscriversi con riserva nel 2009.
“È una vittoria davvero importante” riferiscono gli avvocati Santi Delia e Michele, difensori delle due associazioni “Associazione Docenti Invisibili da abilitare” e “La Voce dei Giusti”, “in cui il Tar ha ritenuto di annullare un pezzo intero di un Decreto Ministeriale, il Decreto n. 572/2013”.
“Non si tratta più di un provvedimento cautelare ma di una sentenza di merito con il quale il T.A.R. ha definitivamente annullato la scelta del Ministero di non consentire ai congelati SSIS oggi abilitati grazie al T.F.A. di poter essere ammessi in G.A.E. Una scelta che, nonostante le nostre precedenti vittorie al T.A.R. e al Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha nuovamente adottato anche con il recente D.M. 1 aprile 2014, n. 235”, commenta l’avvocato Delia.
Ecco alcuni passaggi della sentenza che rendono finalmente giustizia ad una categoria di docenti, quella dei congelati SSIS, che, per usare le parole dell’ex Ministro Gelmini, hanno “agli occhi di qualcuno, tre difetti: sono pochi, sono qualificati e hanno completamente ragione. Viene il sospetto che siano considerati da troppi come dei “figli di nessuno”.
Il Tar ha ritenuto “che il ricorso sia fondato nella parte in cui censura l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, l’una predicata e l’altra generata dalle norme da ultimo invocate.
In particolare, tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come la ricorrente, pur ammesse alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.a. 2008/2009).
Il tutto in un contesto nel quale, come dedotto dalla ricorrente, non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all’esito dei quali la stessa ricorrente ha conseguito l’abilitazione per le medesime classi di concorso nell’a.a. 2012/2013.
Aspetto quest’ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti con riserva anche ove, in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi, come la ricorrente, ancorché ormai abilitati”.
“Infine, per ciò che concerne l’irragionevolezza della disposizione, risalta la mancanza di una chiara logica idonea, nello stabilire un asse di continuità tra SSIS e GAE, a fondare in modo ragionevole l’esclusione in parola come predicato necessario di quella premessa”.
Per l’avvocato Michele Bonetti “trattasi della prima breccia nel muro delle GAE mediante una coraggiosa decisione del Tar del Lazio, il quale ha ribadito la propria giurisdizione sulla materia delle Graduatorie ad esaurimento: si tratta di un precedente che, in tema di giurisdizione del Tribunale Amministrativo, rappresenta un vero e proprio spartiacque”.
I legali di “ADIDA” e “La Voce dei Giusti” invitano tutti i precari della scuola a non arrendersi e a continuare, tutti uniti e con entrambe le associazioni, nella battaglia. Tutti i congelati potranno partecipare al nuovo ricorso straordinario per ottenere l’ammissione in G.A.E. aderendo entro il 30 giugno 2014.