I diplomati magistrale entrano definitivamente in GAE: la vera storia di migliaia di docenti e del loro titolo di studio

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E’ delle ultime ore la sentenza del Consiglio di Stato che consente l’ammissione definitiva nelle GAE di un gruppo di docenti con diploma magistrale. Gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, insieme all’associazione Adida, esprimono soddisfazione per l’accoglimento del ricorso sul quale hanno patrocinato un intervento ad adiuvandum.

 “Da sempre abbiamo sostenuto il valore abilitante del Diploma magistrale, riconosciuto per la prima volta lo scorso anno dal Consiglio di Stato, II Sezione, con parere 4929, ottenuto sul nostro contenzioso” – a parlare è Valeria Bruccola, Coordinatrice nazionale Adida – “In detta occasione la nostra associazione, tramite un intensa trattativa con il MIUR, permise di estendere il provvedimento a tutti”.

“A questo punto, i nostri ricorrenti, vincitori al Consiglio di Stato in sede cautelare, hanno la strada spianata verso l’accoglimento definitivo” riferiscono gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti “è una vittoria epocale che pone il sigillo su una battaglia annale, portata avanti con la tenacia che ci contraddistingue”.

Di fatto, concludono i legali, leggendo le parole del Consiglio di Stato, è evidente che la battaglia era iniziata e conclusa con la vittoria in sede di ricorso straordinario. Da allora, come da sempre sostenuto, tutti dovevano essere ammessi in GAE.

Non sbagliavamo, allora, a definirla, con orgoglio e un pizzico di presunzione, “la più grande vittoria nel mondo della scuola“. Ecco perchè oggi, dopo l’ammissione dei 3000 ricorrenti e della pubblicazione della sentenza di merito, è tempo di ricordare come tutto ciò è potuto materializzarsi.

Da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per 220 ricorrenti diplomati magistrali prima del 2001/2002 alla prossima pubblicazione del Decreto Ministeriale di ammissione in II fascia delle graduatorie d’istituto di decine di migliaia di diplomati magistrali.

Storia di una vittoria epocale che cambia il mondo della scuola.

Dopo 14 anni, la battaglia per il riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale arriva al capolinea e segna la vittoria degli insegnanti.

220 docenti diplomati magistrali prima del 2002 avevano impugnato il D.M. del 2011 di aggiornamento delle graduatorie d’istituto lamentando di voler essere ammessi in II fascia anziché in III.

Secondo il Consiglio di Stato, “è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”.

Il lavoro di Adida, tuttavia, non si è arrestato in questa fase giudiziale ed a tutela dei soli 220 ricorrenti.

Nella consapevolezza che l’azione giudiziale è solo un mezzo per ottenere il riconoscimento di tutti i docenti e non di pochi eletti che hanno potuto e voluto agire, l’Associazione ha perseguito in ogni sede, anche grazie all’On.le Marzana aderente e ricorrente con Adida ben prima della sua elezione in Parlamento, il tentativo di estendere erga omnes gli effetti di tale riconoscimento.

In settimana è stato reso noto dal MIUR che “la Direzione Generale per il personale scolastico ha trasmesso all’ufficio legislativo lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica che, in esecuzione del parere del Consiglio di Stato n. 3813/13 (e non 4929/2012 che è il numero dell’affare)”, emesso a seguito in accoglimento del ricorso straordinario patrocinato daggli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, “prevede, per i docenti in possesso del diploma di maturità Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, la possibilità di inserimento nella  II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola dell’infanzia e primaria”.

I diplomati magistrali, tuona fiera Adida, potranno ottenere ciò che spetta loro, dopo essere stati relegati per anni in una fascia di reclutamento senza sbocchi e non di loro pertinenza, aspettando invano un concorso che, quando è stato bandito, ha disconosciuto per decreto ancora una volta l’abilitazione insita nel titolo di studi, cosa che ha gravato anche sulla definizione del punteggio e della posizione in graduatoria. Eppure i diplomati magistrali, in tutti questi anni, hanno lavorato nella scuola con passione, a pieno titolo, facendo persino da “tappa buchi”, accettando anche scampoli di orario. Così, hanno contribuito a garantire il servizio scolastico pubblico nazionale, senza la tutela di chi avrebbe dovuto farsi carico anche di questi lavoratori con anni ed anni di servizio alle spalle, prestando servizio a fianco di chi, laureato, ha avuto quello che giustamente gli veniva riconosciuto.

Non possiamo dimenticare, inoltre, Francesca Bertolini, coordinatrice de La Voce Dei Giusti per l’insostituibile contributo nell’ottenimento di questa vittoria.

Cosa accadde dopo l’ammissione dei c.d. 3000.

Dopo l’ammissione dei 3000 diplomati magistrale in GAE, nel mondo della scuola si abbatte il ciclone “Buona Scuola”. Grazie ad un comma aggiunto in fretta e furia al piano straordinario possono partecipare solo gli ammessi a pieno titolo e tra questi non vengono annoverati gli ammessi in forza di ordinanza cautelare.

Serviva, ancora una volta, un pronunciamento unico che consentisse di driblare questa assurda disposizione. Ci abbiamo provato e, ancora una volta, abbiamo vinto, al T.A.R. ed al CDS.

Il CDS. Con decreto del 21 luglio il Consiglio di Stato ha disposto l’ammissione nelle GAE per un gruppo di ricorrenti facenti parte dello stesso contenzioso per oltre tremila ricorrenti.
Il Consiglio di Stato con decreto monocratico ha accolto l’istanza del ricorso patrocinato dagli Avvocato Michele Bonetti, Santi Delia e Umberto Cantelli per conto dell’associazione Adida, censurando il comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che non dava seguito all’ammissione nelle GAE per oltre tremila ricorrenti costringendoli a rimanere “congelati” in graduatoria senza possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato e indeterminato e che ora, grazie a questo decreto, saranno stabilizzati. Ora 3000 ricorrenti potranno entrare in ruolo.
“Il Consiglio di Stato, ravvisando un’estrema gravità e urgenza, ha assegnato al Ministero 15 giorni per eseguire i provvedimenti che immettono in GAE i precari dando a questi la possibilità di fruire del piano assunzioni della Buona Scuola che si sta attuando in questi giorni” commentano gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia “Trattasi di una grave inottemperanza a un provvedimento dell’autorità giudiziaria censurato dal Consiglio di Stato con la nomina, fin da ora, di un Commissario per vigilare su detti provvedimenti favorevoli prevedendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, addirittura il Prefetto di Milano provveda all’esecuzione”.

Il MIUR non si è arreso ed ha chiesto chiarimenti al CDS. Anche stavolta, però siamo riusciti a spuntarla.

Il Consiglio di Stato continua a darci ragione e, difatti, l’ordinanza, di cui avevamo anticipato la particolare complessità, ha ribadito al MIUR la necessità non solo dell’inserimento in GAE (che oramai per i diplomati magistrali è pacifico) ma anche della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato per i ricorrenti” spiegano i due legali delle associazioni Bonetti e Delia.

Nel provvedimento infatti si legge: “l’ordinanza cautelare n. 1089/2015 non è opponibile a chi è risultato utilmente inserito nella graduatoria relativa alla Fase zero; con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti contratti a tempo determinato nonché contratti a tempo indeterminato limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del predetto piano straordinario” ma non è tutto. L’articolato provvedimento prosegue tutelando tutti i ricorrenti non solo in questa fase, ma anche per il futuro affermando che“piena tutela ai ricorrenti, peraltro, sarà somministrata dall’anno scolastico successivo in poi”.

Per quanto concerne la fase “0” (quella precedente al piano assunzionale del Governo), poi, il Collegio ha ritenuto di non stravolgere le assegnazioni già fatte, in quanto ciò avrebbe potuto comportare problematiche peculiari per soggetti, estranei al ricorso, assegnatari di ruoli.

Il Collegio tuttavia chiarisce che in ogni caso i ricorrenti dovranno essere immediatamente destinatari di contratti ove vi siano posti disponibili.

Altro importantissimo passo in avanti viene fatto infine sul commissariamento in quanto l’ordinanza cautelare che n. 1089/2015 che ha sospesol’efficacia del D.M. 1° aprile 2014, n. 235 nella parte in cui non consentiva l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento, è un atto generale e quindi ha valenza nei confronti di tutti gli Uffici Scolastici Regionali. Pertanto “posto che il commissario ad acta già in sede di decreto monocratico era stato individuato nel Prefetto di Milano – con riguardo al D.D.G. 12 giugno 2015 con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano aveva dato esecuzione all’ordinanza n. 1089/2015 con una iscrizione meramente cartolare di una parte dei ricorrenti – in relazione alla emersione del carattere ultraregionale della questione controversa il commissario ad acta deve ora intendersi invece individuato nel Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, perché in caso di ulteriore inottemperanza da parte dell’Amministrazione provveda all’esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio”.

IL TAR. Anche il TAR ha sposato la nostra tesi.

Il T.A.R. Lazio ha condannato il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale che non aveva conferito il ruolo a un insegnante escludendola dal piano straordinario delle assunzioni asserendo che la sentenza fosse successiva al 16 luglio 2015 e, quindi, all’entrata in vigore della c.d. Riforma de La Buona scuola.

Secondo il T.A.R., “l’istanza della parte deve essere accolta, poiché la sentenza di cui si chiede l’esecuzione (notificata il 1 agosto 2015 e seguita da tre atti di diffida), ordinava, nel dispositivo, all’amministrazione di sciogliere la riserva con la quale i ricorrenti che avevano superato le prove concorsuali sono stati inseriti nella graduatoria. E’ evidente che si è verificata una inosservanza del contenuto dispositivo della sentenza (da cui deriva un danno alla ricorrente), per cui deve essere ordinata l’esecuzione da parte dell’amministrazione dello scioglimento della riserva nei suoi riguardi, il che consentirà alla ricorrente di essere chiamata a sottoscrivere un contratto di lavoro. In caso di ulteriore inesecuzione, si procederà su istanza di parte ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta, le cui spese saranno poste a carico dell’amministrazione”.

L’ultima battaglia. La nuova sfida riguarda la declaratoria di nullità del D.M. 325/15.

L’odissea dei diplomati magistrale in GAE è ad una nuova svolta. Il TAR Lazio ha accolto la tesi degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti ritenendo nullo, di diritto, perchè adottato in violazione del giudicato, il D.M. 3 giugno 2015.

Secondo il T.A.R. Lazio “con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l’atto impugnato dispone espressamente, all’articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati” (T.A.R. Lazio 23 ottobre 2015, n. 4576), ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è stata adottata in “conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze” (in termini T.A.R. Lazio. nn. 10675/15 e 10902/15).

Essendo nullo, in parte qua, il D.M. 325/15 deve ritenersi illegittimo il diniego dei diplomati magistrali all’ammissione in G.A.E. non essendoci alcun atto datoriale utile a frapporre il relativo diniego.

Il T.A.R. Lazio, tuttavia, pur ritenendo affetto da nullità il D.M. n. 325/15 si è ritenuto privo di giurisdizione nel poter disporre l’ammissione in G.A.E. ritenendo che tale compito spetti esclusivamente al Giudice del Lavoro.

A seguito di appello sul punto tutti i nostri 500 ricorrenti sono stati ammessi in GAE

Ecco perchè grazie a questa vittoria si è potuta dare la possibilità a chi non aveva agito di aderire al nuovo ricorso.

Vai alla spiegazione dell’ultima azione.