La decisione: il test non vale più del percorso di studi all’estero. I giudici di Via Cordova, richiamando proprio la recentissima decisione in tema di trasferimenti dall’estero della Plenaria, la cui questione era stata sollevata dallo stesso C.G.A. con argomenti assai innovativi e di grande spessore, ha apertamente sfatato il dogma del test di ammissione ritenendolo di minor valore rispetto ai risultati ottenuti dagli studenti presso gli Atenei esteri ed alle materie ivi superate.
Secondo il C.G.A. la “disciplina dettata dall’art. 4 della legge n. 264/1999” è “relativa esclusivamente alla materia della prima ammissione degli studenti agli studi in questione e non anche perciò di quella di coloro che già lo siano stati e chiedano ora di proseguirli producendo uno specifico curriculum studiorum, la cui esistenza – se non è ovviamente prova, di per sé, di “adeguata” preparazione – è prova tuttavia di una “attitudine” agli studi medici, almeno non diversa (e forse in concreto anche prevalente, perché affidata all’esibita acquisizione di un accreditamento degli stessi da parte di una istituzione universitaria, tanto più, in relazione ai principi del diritto comunitario, se anche europea) da quella verificata attraverso i test italiani di ammissione, calibrati come essi sono ad accertare tale attitudine sulla base della formazione conseguita negli studi secondari superiori)”.
La teoria, assolutamente innovativa, prende le mosse da alcune decisioni del T.A.R. Catania, sempre su ricorsi patrocinati dall’Avvocato Santi Delia e Michele Bonetti, oggi confermata dal C.G.A. anche condanna alle spese del Ministero.
La Storia: Le mosse per tale epocale posizione prendono nuovamente spunto da due arresti del Consiglio di Stato (C.d.S. Sez. VI, n. 2298/14) e del T.A.R. Lazio (n. 5460/2014), anch’essi resi all’esito di ricorsi patrocinati dagli Avvocati Delia e Bonetti con i quali, nei mesi scorsi, si era affermato che l’aver superato tutti gli esami del primo anno con profitto rappresenta “il titolo” per il quale si concorre al test, “ciò in quanto l’ammissione del corso di laurea a “numero chiuso” non dà affatto la certezza di ottenere il titolo di laurea, ragion per cui sarebbe errato pensare che la legge citata sia applicabile solo ove il ricorrente acquisisca la laurea”.
Secondo il C.G.A. non essendo in gioco il “primo accoglimento” nel sistema universitario (cioè l’immatricolazione per la prima volta, con conseguente riferimento ai requisiti di cultura pre-universitaria), bensì l’<iscrizione> ad anni successivi al primo (con la ragionevole valutazione non più della loro cultura generale o della loro specifica predisposizione agli studi in medicina, ma della loro attività formative pregressa presso l’ateneo a quo e della qualità e quantità del loro numero di crediti riconoscibili), “è priva di ragionevole giustificazione la pretesa dell’amministrazione di sottoporre alla prova di ingresso anche studenti che chiedano l’iscrizione ad anni successivi al primo, in quanto conoscenze ed attitudini, al cui accertamento le prove di ingresso sono preordinate, possono essere ben più concretamente verificate con l’analisi del curriculum al fine di valutare ed eventualmente convalidare gli esami già sostenuti presso l’altro Ateneo, individuando in tal caso l’anno al quale l’interessato può essere iscritto. Il controllo sul percorso formativo consente infatti un accertamento ben più significativo di cultura e “predisposizione” rispetto a quello che può scaturire dall’esito di prove attitudinali e di cultura generale: se all’esito di tale processo di convalida si determina l’iscrizione ad anno successive al primo deve ritenersi dimostrato un pregresso percorso formativo implicante il possesso di quelle conoscenze ed attitudini che la prova di ammissione, decisamente in minor grado, è preordinata ad accertare”.
La motivazione: Secondo il C.G.A. non esiste un “diritto” al trasferimento, né per gli studenti iscritti in università straniere, né per gli studenti iscritti in università italiane in quanto solo attraverso l’analisi delle materie date presso gli Atenei di provenienza, l’Università di accoglienza deciderà l’ammissione “valutando in concreto il percorso formativo da lui seguito, riconoscendoglielo in tutto o in parte (con attribuzione ad ogni segmento dello stesso del relativo numero di crediti ritenuto congruo) e, conseguentemente, iscrivendolo non all’anno di corso necessariamente corrispondente a quello seguito nel corso di studi di provenienza, ma in quello ritenuto appropriato (in relazione alle attività formative seguite e al numero di crediti per esse riconosciuto dalla sede di accoglienza)”.
E ciò potrà avvenire anche attraverso “colloqui” mirati ex art. 3 comma 8 DM 16 marzo 2007).
Sulla base di queste premesse il C.G.A. stigmatizza duramente la posizione del MIUR e il dogma del test chiarendo che “ritenere che uno studente – che abbia intrapreso i propri studi di area medicochirurgica all’estero – possa trasferirsi in un’università italiana solo a condizione che si sottoponga al test di accesso (previsto per gli studenti che si immatricolano) introduce, intanto, un presupposto di dubbia ragionevolezza” dando “per scontata l’esistenza di uno standard qualitative dell’università italiana rispetto alle straniere, che”, invece, è smentito dai fatti. “Tutto può dirsi”, ricorda il C.G.A., “tranne che le università italiane svettino nelle valutazioni internazionali (delle quali si possono bene discutere indicatori e risultati, ma dalle quali, semmai si volesse tener conto di esse, dovrebbero trarsi conclusioni in direzione piuttosto diversa)”.
“E non dovrebbe nemmeno trascurarsi che precludere ad uno studente in carriera (che abbia già intrapreso cioè un percorso formativo, sostenuto e superato prove di esame, dimostrando concreta attitudine a quel determinato tipo di studi) il trasferimento presso una sede diversa non in ragione della “quantità” e “qualità” in concreto degli studi intrapresi e dei risultati conseguiti, ma in ragione di un requisito solo “predisponente” (possedere una cultura generale verificata attraverso il superamento di un test, calibrato appunto a tale scopo e, pertanto, in nessuna misura assimilabile al “colloquio” previsto invece dal ricordato art. 3.8 del DM 16 marzo 2007), introduce una ragione ulteriore di irragionevolezza. La “predisposizione” che il test in ipotesi “accerta” è comunque “assorbita” dagli studi concretamente svolti (il cui “successo” – se riconosciuto – è la migliore riprova della esistenza di quella predisposizione). Insomma: non si capisce perché – potendo valutare in concreto non più “predisposizione”, ma “attitudine” e qualità dei risultati conseguiti (attraverso la considerazione della carriera pregressa) – l’ordinamento italiano dovrebbe preferire una valutazione in “astratto” di un minus (qual è la predisposizione, rispetto all’attitudine), disponendo invece di elementi di valutazione in concreto di maggiore e più diretto affidamento (studi effettuati e risultati conseguiti)”.
Ciò che viene in considerazione non è più dunque la loro “predisposizione” in astratto agli studi (quale accertata dal test d’ingresso), ma la “qualità” in concreto degli studi seguiti.
Nessuna elusione del sistema da parte dei nostri studenti. È smascherata e messa a nudo, infine, anche la posizione del MIUR che mira a tacciare i nostri ragazzi di volere eludere il sistema. Abbiamo già visto aliunde che sono spesso gli Atenei, con convenzioni, poli all’estero e protocolli interni a raggirare leggi e programmazione e non certo gli studenti costretti a fuggire da un sistema di prima ammissione incostituzionale.
“La iscrizione (in tesi più “facile”) ad una università straniera non assicura in alcuna misura il conseguimento di un risultato “elusivo”. Lo studente potrà conseguire infatti la sua aspirazione unicamente attraverso una valutazione in concreto e di merito (non diversa da quelle cui sono esposti gli studenti italiani che manifestino identica aspirazione al trasferimento). Di essa competenza (e responsabilità) sono interamente a carico dell’università di accoglienza (che deve esprimersi liberamente, ancorché motivatamente, sulla base di una considerazione in concreto della quantità e qualità degli studi pregressi). A ben vedere, non vi è differenza – sotto il profilo che osserviamo – tra la “elusività” in discussione e la “elusività” eventualmente perseguita da chi (in ragione dei risultati del test di accesso) riuscisse a conseguire l’iscrizione solo ad una modesta e poco reputata università italiana per poi chiedere un trasferimento in una sede diversa e di più reputata considerazione. Come lo studente straniero, anche costui dipenderebbe pur sempre dal giudizio della facoltà di accoglienza. E non si vede dunque perché la “elusività” del primo sarebbe da contrastare e quella del secondo invece da tollerare. Ogni norma che lasci margini di discrezionale applicazione si apre a possibilità alternative di intransigenza/lassismo che sono naturali, perché proprie del suo interprete. E non può essere compito del giudice sostituire alle norme “vigenti” quelle che si desidererebbe lo fossero”.
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