Da Nord a Sud: Tribunali uniti nella lotta al precariato dei docenti. Il Miur chiamato a pagare oltre 20.000 € per ogni docente illegittimamente assunto a termine.

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Sembrava impossibile, ma in poco più di un mese il panorama italiano delle pronunce giudiziali sui precari storici della scuola, si è consolidato sul riconoscimento del risarcimento del danno, degli scatti di anzianità e della ricostruzione della carriera.

Il 5 febbraio 2016 una importante sentenza del Tribunale di Udine, accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, con argomentazioni assolutamente incisive, ha fatto chiarezza su questioni che, sino a qualche mese prima, sembravano ormai insormontabili.

In quell’occasione è stato chiarito infatti che “l’indennità ex art. 32, comma 5, della Legge 183/2010 configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte cost. con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum”) (in questi termini Cass. 29.02.2012, n. 3056). Ciò è sufficiente a rigettare la domanda del Ministero convenuto“, anche in quanto“l’avvenuta percezione da parte dell’attrice dell’indennità di disoccupazione ha influito sulla quantificazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, della legge 183/2010“.

Da quella pronuncia si passò poi ad una incisiva conferma della risarcibilità del danno ad opera del tribunale di Cremona il qualeha condannato il MIUR al risarcimento per abuso dei contratti di supplenza respingendo la sua eccezione con la quale si chiedeva la riduzione di tale risarcimento (pari a circa 15.000 euro) per avere la supplente comunque fruito dell’indennità di disoccupazione.

Neanche il Sud è da meno: il Tribunale di Vibo Valentia (con sentenza di qualche giorno fa), accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, ha fatto breccia anticipando di qualche giorno la pronuncia delle SS.UU. del 15 marzo 2016.

Il risarcimento, infatti, non è riconosciuto al docente solo se il Ministero riesce a “fornire per ciascuna tipologia di assunzione a termine la prova delle esigenze temporanee” ossia “la prova che i contratti a tempo determinato siano stati stipulati per una delle esigenze concrete di cui ai menzionato art. 4 della Legge n. 124/1999 […] “In particolare”, conclude il Tribunale, “non può reputarsi che l’Amministrazione abbia offerto prova della sussistenza dell’esigenza di cui al comma 1 dell’art. 4 dell’Accordo ossia di una supplenza in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali non avendo dato alcuna prova concreta che il posto vacante che la parte attorea occupava sia stato poi oggetto di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato”.

A far “quadrare il cerchio” si aggiunge la recentissima pronuncia della Cassazione, la quale ha stabilito che “ il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.”.

Detto in altri termini, le esigenze di tutela che l’ordinamento Comunitario riconosce e auspica vengano adottate dagli stati membri, devono consistere nel fornire adeguate contromisure agli abusi dei contratti a termine; a tal fine l’onere probatorio viene invertito, facendo gravare sul pubblico datore di lavoro l’incombente di dimostrare la mancanza di un danno in capo al lavoratore illegittimamente sfruttato.

Tale soluzione viene corroborata dal riconoscimento dell’esistenza, in via presuntiva, di un danno in capo al lavoratore – che può essere disconosciuto solo nel caso in cui venga fornita la prova contraria dell’assenza di un effettivo danno – commisurata ad un minimo ed un massimo “edittale” corrispondere alle 2,5 – 12 mensilità, ferma restando la possibilità per il lavoratore di fornire, in ogni caso, la prova del danno ulteriore, senza che tale parametro risarcitorio venga ritenuto omnicompensivo di qualsiasi voce di danno incorsa in capo al lavoratore.

All’orizzonte quindi si può scorgere qualche speranza in più per i docenti e per i nostri mille insegnanti che aspettano giustizia.