Un processo innanzi al Tribunale di Messina spiega la cabala delle assegnazioni. Ecco perchè le mobilità 2016 e 2017 tutto premiano fuorchè il merito.
Come molti docenti hanno avuto – purtroppo – modo di sperimentare, il recente piano di mobilità varato dal MIUR non è stato in grado di applicare correttamente il criterio di assegnazione alle sedi di preferenza sulla base del punteggio, così come previsto dal CCNI: “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.
Numerosi, infatti, sono stati i casi in cui gli insegnanti si sono visti sopravanzare da altri colleghi assegnati a sedi “vicino casa” seppur in possesso di un punteggio inferiore.
Che l’algoritmo utilizzato dal Ministero nel gestire il piano di mobilità docenti fosse caratterizzato da molteplici irregolarità, è un fatto ormai noto: su tale argomento, lo studio Delia & Bonetti è stato il primo a livello nazionale ad individuare irregolarità nelle procedure di assegnazione dei docenti a sedi che, spesse volte, non corrispondevano a quelle che effettivamente sarebbero dovute spettare ai docenti in mobilità. Proprio grazie al nostro ricorso, inoltre, il MIUR è stato condannato a svelare l’algoritmo su ordine del T.A.R. Lazio (guarda il focus su questo link).
Oggi, tale illegittima condotta, è stata nuovamente sanzionata da una pronuncia del Tribunale di Messina per entrambe le mobilità 2016 e 2017 accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti. In entrambi i casi, infatti, secondo il Tribunale è il criterio del merito e del punteggio a dover essere decisivo. Il Miur, invece, si era difeso asserendo che era ben possibile graduare i docenti non in base al punteggio assoluto ma in ragione delle loro scelte. In particolare “con riferimento ad ogni ambito sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze, e al termine di tale operazioni quanti sono stati soddisfatti sull’ambito espresso come prima preferenze e che non fossero stati soddisfatti dalla prima preferenza espressa“.
E’ così, nero su bianco, espressa la ragione secondo cui soggetti con punteggi più bassi abbiano ottenuto sedi migliori di altri: il MIUR e gli Uffici hanno usato parametri meramente legati alle opzioni di scelta e non al merito.
Il Tribunale di Messina ha così stigmatizzato duramente tale scelta chiarendo che “dall’esame della documentazione in atti risulta che sebbene la ricorrente appartenesse alla fase B sono stati assegnati presso l’ambito Sicilia 0016 – Ambito indicato dalla ricorrente quale prima preferenza – docenti con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ed appartenenti alla fase C e quindi successiva a quella della ricorrente. Ne consegue che non avendo parte resistente nè allegato nè fornito prova alcuna che i posti assegnati alle docenti appartenenti alla fase C si siano creati solo in seguito alla conclusione della fase B, deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l’ambito richiesto”.
Adesso il MIUR dovrà non solo ottemperare all’ordine giudiziale, ma sarà costretto a trasferire la docente vicino alla sua famiglia.
Tribunale di Messina, 7 agosto 2017, GDL Dott.ssa Bellino