A seguito della nota vicenda che ha interessato gli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 e conclusasi con l’esito negativo della sentenza dell’Adunanza Plenaria (per informazioni visita il link) il Legislatore ha varato il D.L. 187/18 e con esso un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.
Gli insegnanti con diploma magistrale (anche a indirizzo linguistico o sperimentale) potranno partecipare a tale concorso qualora abbiano svolto, presso le scuole statali, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
A nostro avviso il limite dei due anni di servizio è particolarmente gravoso, specie per alcune categorie di insegnanti.
Non bisogna dimenticare, infatti, che senza le questioni giuridiche legate al caos “Plenaria”, il concorso straordinario, così come oggi è articolato, non avrebbe senso di esistere. Ciò in quanto non vi è alcuna ulteriore ragione per spiegare l’indizione di un concorso straordinario riservato a diplomati magistrale e laureati in S.F.P.
Nel 2012 e 2016, difatti, i concorsi banditi non riservavano alcun canale preferenziale ai fini del reclutamento.
Anche in ragione di quanto deciso dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso da noi proposto sul FIT, che ha portato quel concorso riservato alla Corte Costituzionale, secondo cui “è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall’esterno”, siamo convinti che ci siano margini per tutelare le categorie che seguono.
Se, difatti, si ha riguardo a requisiti ulteriori rispetto al possesso del mero titolo (su cui tutta la vicenda G.A.E. si è sviluppata) la procedura risulterebbe illegittima perché “appare in primo luogo istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla”.
Gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti hanno fissato per giorno 17 novembre 2018 una giornata dedicata ai docenti interessati per informarli di ogni aspetto della vicenda (dai ricorsi sulle GAE alla Plenaria) e del contenzioso su questo nuovo concorso a Roma.
LA SCADENZA DI ADESIONE E’ FISSATA PER IL 15/12/2018.
Nell’immediato riteniamo che vi siano molteplici categorie tutelabili e per cui proporre ricorso sin da ora:
A) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale che a seguito di ricorso al T.A.R. o al P.D.R. hanno ottenuto la misura cautelare di immissione nelle G.A.E. senza servizio o con servizio non sufficiente all’ammissione al concorso
B) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale con indirizzo linguistico o sperimentale che a seguito di ricorso al T.A.R. o al P.D.R. hanno ottenuto la misura cautelare di immissione nelle G.A.E. senza servizio o con servizio non sufficiente all’ammissione al concorso;
C) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale con 2 anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
D) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale con indirizzo linguistico o sperimentale con 2 anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
E) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale con servizio svolto nella scuola statale, inferiore ai due anni e che, con il corrente anno scolastico, completerebbero il requisito;
F) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale ad indirizzo linguistico o sperimentale con servizio svolto nella scuola statale, inferiore ai due anni ma che, con il corrente anno scolastico, completerebbero il requisito;
G) Soggetti in possesso di Diploma Magistrale conseguito, senza servizio;
H) Soggetti in possesso di Diploma Magistrale con indirizzo linguistico o sperimentale, senza servizio;
I) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale con due anni di servizio svolto in maniera “combinata” tra scuola paritaria e statale;
J) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale ad indirizzo linguistico o sperimentale con due anni di servizio svolto in maniera “combinata” tra scuola paritaria e statale;
K) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale senza servizio ma con ruolo ottenuto grazie ad azione giudiziale;
L) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale ad indirizzo linguistico o sperimentale senza servizio ma con ruolo ottenuto grazie ad azione giudiziale;
M) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale senza due anni di servizio ma con ruolo ottenuto grazie ad azione giudiziale e che hanno superato il periodo di prova;
N) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale ad indirizzo linguistico o sperimentale senza due anni di servizi ma con ruolo ottenuto grazie ad azione giudiziale e che hanno superato il periodo di prova;
O) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale senza servizio (o con servizio insufficiente) che hanno superato precedenti concorsi;
P) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale ad indirizzo linguistico o sperimentale senza servizio (o con servizio insufficiente) che hanno superato precedenti concorsi;
Q) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale con servizio insufficiente su infanzia e primaria ma che raggiungono i due anni, in tutto o in parte, con servizio svolto in altre CDC (sia presso scuole statali che paritarie);
R) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale ad indirizzo linguistico o sperimentale con servizio insufficiente su infanzia e primaria ma che raggiungono i due anni, in tutto o in parte, con servizio svolto in altre CDC (sia presso scuole statali che paritarie);
S) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale, assunti con le quote della Legge n. 68/1999, che hanno superato l’anno di prova o comunque in ruolo ma che non hanno ancora maturato le annualità di servizio necessarie per accedere al concorso riservato
T) Personale educativo abilitato a seguito del concorso bandito nel 2000, con due anni di servizio svolto (sia presso scuole statali che paritarie) nelle classi di concorso PPPP oppure EEEE, e che vuole partecipare al concorso riservato per la scuola primaria.
U) Personale educativo abilitato a seguito del concorso bandito nel 2000, senza servizio svolto e che vuole partecipare al concorso riservato per la scuola primaria;
V) Insegnanti esclusi dal concorso riservato per la scuola primaria a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato in Religione Cattolica;
W) Insegnanti esclusi dal concorso riservato, a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole comunali, sulla classe di concorso su cui si ha il servizio specifico;
X) Insegnanti che posseggono il requisito dei due anni di servizio ma svolto oltre il limite di otto anni previsto dai compilatori ministeriali (es. due anni di servizio svolto ma negli ultimi 10 anni).
Si precisa che se il ricorrente ha più situazioni sovrapponibili (ad esempio è un D.M. con i due anni in paritaria (ricorso C) ma ha anche superato precedenti concorsi (ricorso O), il consiglio è di aderire a due ricorsi collettivi pagando due quote (ricorso C e ricorso O). E’ dunque possibile aderire a più ricorsi collettivi pagando più quote (le spedizioni e tutta la procedura sono sempre separate e vanno fatte autonomamente).
Chiaramente solo facendo un ricorso individuale si può cucire su di voi un ricorso che dia atto e vi tuteli al meglio con riferimento alle Vs peculiarità. Il ricorso individuale ha costi variabili da € 1500 a € 2500. Per chi fosse interessato deve scrivere a santi.delia@avvocatosantidelia.it e riceverà le istruzioni personalizzate di adesione.
Ulteriore precisazione su sostegno.
Per chi aspira a concorrere su sostegno, può aderire alle categorie sopra indicate. Non serve, infatti, alcuna precisazione giacchè è sempre il servizio che, unitamente al titolo di cui siete in possesso, deve essere posseduto ai sensi del bando.
I ricorsi, difatti, sono proposti al fine di sostenere che tale servizio, di cui non siete in possesso, non può essere decisivo per la Vs non ammissione. Se, dunque, partecipate sul sostegno ed avete la specializzazione, potete contestare, come gli altri, i requisiti legati al servizio giacchè il bando prevede il possesso di “almeno due annualita’ di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno“. Non è imposto, dunque, il servizio specifico su sostegno giacchè lo specializzato su sostegno può partecipare anche se ha due anni su posto comune. Di conseguenza può partecipare ai ricorsi contestando i requisiti di servizio sopra indicati in maniera ordinaria.