Il caso sottoposto allo Studio riguardava un collaboratore scolastico che, avendo partecipato ad una procedura selettiva per la stabilizzazione di 305 unità di personale, non aveva ricevuto il corretto punteggio per il servizio precario svolto da parte della Commissione.
La procedura, nello specifico, mirava alla stabilizzazione di quei lavoratori, impiegati in lavori socialmente utili e riuniti in cooperative appositamente create che avevano prestato servizio per le istituzioni scolastiche. In Sicilia, infatti, la Regione ha consentito per anni che il lavoro del personale ATA venisse svolto anche attingendo a Cooperative di lavoratori appositamente create.
Il ricorrente, tuttavia, oltre ad aver lavorato presso una cooperativa convenzionata con l’istituto scolastico, aveva prestato servizio per la scuola medesima, ma il primo dei servizi non veniva valutato nonostante fosse evidentemente necessario alla stessa organizzazione della Cooperativa stessa.
Secondo il T.A.R., che ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, tuttavia, sono fondate le censure difensive mosse contro l’operato della Commissione, dovendosi disporre “l’attribuzione in favore del ricorrente del punteggio relativo al servizio prestato presso la cooperativa”, e condannando “l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia la pagamento delle spese”.