L’Assessorato alla Salute, preso atto del ricorso al TAR notificato dall’Avvocato Santi Delia e fissato dal T.A.R. per il mese di settembre, ha sospeso la procedura di assegnazione degli incarichi di assistenza primaria per l’anno 2019 nella regione Sicilia.
In particolare, tale procedura bandiva le zone carenti dislocate nella regione Sicilia (ad es. ambiti relativi ad Isole Eolie, Isole Egadi, etc..) da assegnare ai medici di assistenza primaria, sulla base del punteggio maturato nel corso della propria carriera professionale.
Tra i requisiti necessari a partecipare a tale procedura vi era quello per cui, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, il quale aveva apportato sostanziali modifiche al precedente Accordo Collettivo Nazionale del 2005, potessero concorrere al conferimento degli incarichi i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l’avviso.
Perciò, i candidati dovevano essere iscritti da almeno due anni nell’elenco dei medici di assistenza primaria della Regione Sicilia.
Nonostante il tenore chiaro della norma, del tutto inopinatamente, l’Assessorato escludeva dalla graduatoria finale “per mancanza dei requisiti” un candidato che, inserito da oltre venti anni nell’elenco della Regione Sicilia, in forza del proprio punteggio avrebbe avuto diritto ad occupare addirittura il secondo posto della stessa e, per l’effetto, di poter scegliere l’ambito da lui preferito solo dopo il soggetto collocato al primo posto.
Tale esclusione dunque, veniva disposta dall’Amministrazione in ragione dell’erronea applicazione della vecchia e non più vigente disciplina dell’ACN la quale prevedeva che, ai fini del trasferimento, fosse necessario essere iscritti da almeno due anni nell’elenco di provenienza e dunque era necessario che il candidato fosse da almeno due anni iscritto nell’ambito da cui voleva trasferirsi.
Ciò che lascia perplessi è che il Decreto Assessoriale che ha bandito tale procedura, tra le fonti di legge utili a disciplinare la stessa, ha sempre indicato il nuovo Accordo Collettivo Nazionale.
L’Assessorato, stante “il complesso quadro normativo e procedimentale che connota la fattispecie e le complesse argomentazioni dedotte a sostegno della chiesta misura cautelare (tanto nel ricorso introduttivo quanto nei connessi motivi aggiunti) richiedono di essere adeguatamente valutate in sede collegiale”, sospendeva la procedura rinviando le assegnazioni all’esito della fase cautelare.