Coronavirus e chiusura delle scuole private: permane l’obbligo della retta?

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Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Governo ha adottato e continua ad adottare numerose misure restrittive sull’intero territorio nazionale. In particolare, trattasi del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e ulteriori successive disposizioni attuative, che diventano sempre più stringenti e limitanti per tutta la popolazione, coinvolgendo settori, eventi e attività di ogni genere. Con l’ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, viene estesa a tutto il territorio Nazionale “la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria” fino alla data del 3 aprile 2020.

Le scuole paritarie di infanzia e primaria, come è noto, rappresentano una parte fondamentale del sistema di istruzione del nostro Paese. Due bambini su 3, in Italia, frequentano gli asili privati o paritari e 1 su 5 frequenta le scuole elementari presso una scuola paritaria.

Dei 13.000 istituti scolastici italiani il 70% garantisce l’istruzione dell’infanzia, mentre il 15% della primaria e il restante 15% della secondaria di primo e secondo grado.

La sospensione dei servizi educativi ha creato non pochi disagi alle famiglie italiane che, ad oggi, si ritrovano ad aver già pagato interamente o parzialmente le rette scolastiche dei figli; alle quali devono aggiungersi tutti quei servizi “extra scolastici” quali la mensa, il trasporto scolastico e il servizio pre-post scuola.

Proveremo con queste brevi note a darvi delle indicazioni di massima utili ad orientarvi.

Attualmente, le norme adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19, non riportano alcunché circa la possibilità per i genitori di sospendere il pagamento delle rette scolastiche né di richiedere il rimborso delle quote già versate.

Per fronteggiare tale problematica bisognerà, dunque, applicare i principi generali.

Il fondamento del diritto a chiedere il rimborso sta nelle “cause di forza maggiore” derivanti dal Corona Virus e dall’emergenza in corso che non permettono lo svolgimento delle prestazioni scolastiche già pagate.

La sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte di questo, realizza la conseguente risoluzione dell’accordo, ai sensi dell’ art. 1463 del codice civile, e il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quanto pagato e non usufruito a causa di forza maggiore.

Il tutto, facendo attenzione che lo stesso accordo scritto non contenga clausole che prevedano il pagamento della retta anche in caso di chiusura imposta da eventi esterni.

La frequenza delle scuole dell’infanzia e della primaria può non essere regolata da un accordo scritto ma da un pagamento di una quota di iscrizione e di una retta mensile.

In tal caso, l’interruzione della frequenza per causa di forza maggiore non sembra possa obbligare le famiglie al pagamento delle relative rette o a non rivedersi accreditati i pagamenti già versati a tal proposito, per un servizio che, al momento, gli istituti scolastici non possono garantire.

Al contrario, si paleserebbe un indebito arricchimento in capo a detti istituti nonché conseguenti disagi alla situazione patrimoniale di numerose famiglie italiane.

Anche la didattica a distanza, a parere di chi scrive, non giustifica il pagamento integrale della retta e, in tal senso, la nota predisposta e che potete scaricare gratuitamente tratta il tema. La prestazione (trattandosi appunto della prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo) della scuola (garantita dalla retta), difatti, non è affatto solo quella della didattica ma tutte le ulteriori connesse e persino più rilevanti come l’affidamento dei discenti per le ore di studio. Secondo costante giurisprudenza, difatti, con l’accoglimento della domanda di iscrizione degli alunni e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, fa sorgere a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; la responsabilità del precettore dipendente dell’istituto scolastico, peraltro, discende dal fatto che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona (da ultimo, Cass. Civ. 19 luglio 2016, n.14701).

Tale momento, evidentemente venuto meno in tale contesto storico, è parte integrante del rapporto contrattuale. Ecco perché, tra l’altro, il pagamento integrale appare non equo rispetto al sinallagma.

Lo Studio legale degli Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia mette a disposizione dei propri clienti una richiesta di sospensione da inviare a mezzo pec o raccomandata a.r. e volta a chiedere la sospensione del pagamento delle rate in corso.

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