Concorso Policlinico Messina per 5 Infermieri pediatrici: TAR accoglie ricorso e sospende l’intero concorso.

Il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso proposto dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e sospeso l’intera procedura concorsuale bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” per il reclutamento di infermieri pediatrici.

Il concorso era stato caratterizzato da talune segnalazioni di irregolarità sull’andamento della prova scritta celebrata nel mese di ottobre 2019 provenienti da numerosi candidati esclusi a cui aveva dato voce anche la stampa.

Un concorso atteso da oltre un decennio. Ben 13, difatti, sono gli anni di mancata attivazione di una procedura concorsuale riservata proprio a tale peculiare profilo di infermieri. Un titolo, quello di infermiere pediatrico, che spessissimo è escluso da procedure concorsuali di posizione in parte analoghe e che pertanto può aspirare alla stabilizzazione ed all’assunzione solo all’esito di specifiche procedure legate proprio a tale profilo.

L’attesa, tuttavia, quanto meno per gli oltre cento ricorrenti esclusi, si era rivelata vana ed una settantina tra essi si sono rivolti a diversi legali per contestare gli esiti concorsuali. Tutti i ricorsi proposti, tuttavia, sono stati rigettati negli scorsi mesi dal T.A.R. Catania in fase cautelare e in taluni casi anche con sentenza breve ritenendoli manifestamente infondati. Secondo il T.A.R. etneo, in sintesi, risultavano non convincenti le censure proposte da tali ricorrenti e relative alla presunta violazione dell’anonimato ed all’esistenza di talune domande non attinenti al profilo per cui era concorso.

Lo stesso T.A.R., tuttavia, ha accolto i ricorsi proposti dall’Avvocato Santi Delia, founder di Bonetti & Delia, ammettendo dapprima i ricorrenti alla seconda prova pratica e, poi, da ultimo sospendendo l’intero concorso ritenendo fondato il dedotto vizio inerente il concreto svolgimento della prima prova concorsuale che, secondo Delia, “non poteva essere un quiz a risposta multipla ma doveva essere un tema e/0 tracce a risposta aperta“.

Secondo il T.A.R. “il ricorso appare contraddistinto da un fumus di fondatezza, avuto riguardo al profilo di illegittimità dedotto in relazione alla prova scritta per violazione dell’art.12 D.P.R. 220 del 2001 e dell’art.7 D.P.R. 487/1994“.

Si tratta, commenta l’Avvocato Santi Delia, “del vizio a cui ci riferivamo in fase di valutazione prognostica dell’azione, quando parlavamo di inidoneità della prova rispetto al profilo messo a concorso. Non abbiamo, difatti, contestato solo talune delle singole somminastrate ma, in radice, la scelta dell’Azienda e della Commissione di imporre una prova scritta a quiz per l’accesso ad un profilo superiore al VI livello quando, al contrario, le norme da noi individuate e che il T.A.R. ha confermato essere applicabili alla procedura, impongono la selezione dei candidati attraverso prove a tema o con domande a risposta aperta e non chiusa“.

Dopo oltre un decennio di attesa, d’altra parte, stupisce che l’Amministrazione, stante a quanto risulta dalla decisione cautelare del T.A.R. e dalla piana lettura della Legge, non abbia approfonditamente valutato le fonti generali (DPR n. 487/94) e speciali (DPR n. 220/2001) applicabili ad un concorso come quello che ci occupa, decidendo arbitrariamente i criteri di selezione di un concorso pubblico. La verità, a parere di chi scrive, conclude l’Avvocato Santi Delia, “è che troppo spesso l’onere costituzionale della concorsualità viene solo formalmente rispettato preferendo velocizzare le procedure attingendo al sistema dei quiz a risposta multipla che, soprattutto ove somministrate senza accesso alle procedure di validazione internazionali (e qui la Commissione aveva ideato i quiz il giorno stesso della prova senza alcun vaglio di esperti validatori) è priva di ogni effettiva capacità a selezionare i migliori rappresentando una cabala più che un concorso“.

Qui la rassegna stampa

Gazzetta del Sud

Tempo Stretto