Bonetti & Delia, con il founder Santi Delia (in foto) e Michele Bonetti, hanno assistito l’Università Magna Graecia di Catanzaro sugli effetti del temporaneo mancato accreditamento di alcune scuole di specializzazione di medicina.
Il Ministero, con Decreto del luglio 2019, aveva autorizzato agli specializzandi di potersi trasferirsi presso altri Atenei diversi da Catanzaro stante la perdita temporanea dell’accreditamento.
Tale disposizione, oltre a generare l’evidente emorragia del personale in formazione, avrebbe reso impossibile raggiungere i livelli assistenziali necessari per ottenere il nuovo accreditamento che, anche grazie all’esito favorevole del contenzioso instaurato per l’annullamento di tale disposizione, è stato riottenuto a luglio 2020.
Il T.A.R. Calabria, adito dall’Ateneo con ricorso patrocinato dallo studio Bonetti & Delia, ha accolto la domanda dell’Ateneo e annullato tale previsione e, oggi, anche il Tribunale ha confermato la legittimità dei comportamenti dell’Ateneo volti a “coniugare la funzione formativa a quella sanitaria, con riguardo alle esigenze di salute del bacino di utenza afferente alla sua area di servizi“.
Si è trattato, come appare evidente rispetto al successivo (ri)accreditamento ottenuto, di un contenzioso estremamente delicato giacchè, in ipotesi di accoglimento, avrebbe consentito l’indiscriminato trasferimento degli specializzandi tra i diversi Atenei mettendo a rischio anche i livelli minimi assistenziali su cui sono tarate le ammissioni alle Scuole di specializzazione.
Secondo il Tribunale, che con sentenze gemelle del 2 marzo ha confermato la tesi dell’Ateneo, non esiste un diritto ad ottenere il trasferimento nell’ipotesi di mancato accreditamento della scuola giacchè i corsi erogati dall’Università rimangono anche ai sensi delle norme comunitarie. “Proprio le norme europee “, avevano evidenziato il Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, “confermano che sia rimessa allo Stato il compito di assicurare quei criteri minimi di una formazione “euro-unitariamente compatibile” ed in grado di fornire un titolo idoneo a circolare. La formazione, infatti, “si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti”, tra i quali rientra l’UMG per tutti gli specializzandi che hanno già avuto accesso. Peraltro, l’art. 24 evocato dalla parte conferma, a sua volta, come l’adempimento contrattuale possa farsi coincidere con il rilascio del titolo finale, prevedendo testualmente che “la formazione permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista”. Anche nell’ottica sovranazionale, dunque, la formazione si ricava dall’ottenimento del diploma che la attesta e la garantisce, secondo quell’ottica “circolare” che il precedente giudicante ha richiamato”.
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