Stabilizzazioni precari: illegittima la scelta dell’Amministrazione di non pubblicizzare adeguatamente la procedura.

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Anche chi non presta più servizio presso l’Azienda deve poter conoscere l’esistenza di un bando per potervi partecipare.

Il Tribunale di Messina, con provvedimento del 29 aprile 2021, ha ritenuto illegittimo l’operato di un’Azienda pubblica che, stante l’assenza di lavoratori in servizio che potevano aspirare alla stabilizzazione, ha omesso la pubblicazione dei relativi avvisi e proceduto a stabilizzare solo i dipendenti ancora presenti in servizio. In particolare, il soggetto pretermesso, frattanto assunto in altro profilo presso altro Ente, agiva in giudizio per ottenere di partecipare anch’esso a tale procedura e, in denitiva il posto.

Secondo l’Azienda“, si legge nel provvedimento del Tribunale, è “insussistente il diritto del ricorrente alla stabilizzazione poiché egli non prestava più servizio alle dipendenze della stessa alla data della stabilizzazione e, nelle more, era stato assunto a tempo indeterminato presso altra amministrazione“; ma il Tribunale, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, si è mostrato di diverso avviso.

“Senonché dal tenore della normativa richiamata, non si rinviene alcun riferimento alla necessità della costanza del rapporto di lavoro del dipendente presso l’Amministrazione che procede alla stabilizzazione“, ragion per cui “è sufficiente richiamare le motivazioni espresse nella sentenza n. 463/2021 e nell’ordinanza collegiale del 20.10.2020, pronunciate da questo Ufficio in fattispecie analoghe, nelle quali è stato evidenziato che l’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, relativo alla procedura di stabilizzazione, non richiede l’assenza di contratti a tempo indeterminato con amministrazioni diverse da quelle che indicono la procedura di stabilizzazione come requisito per la partecipazione alla procedura e che dalla rubrica della disposizione – “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”- non può desumersi che la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con altra amministrazione e per altro profilo sia ostativa alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Infatti la ratio della procedura, volta al superamento del precariato, appare soddisfatta anche nel caso in cui il partecipante alla procedura per il posto oggetto di stabilizzazione sia titolare di contratti a tempo determinato con l’amministrazione e quindi “precario” per quel posto”.