Il servizio del Dirigente medico in Geriatria può essere computato per ottenere la stabilizzazione in Medicina Interna? E quello svolto in chirurgia può essere utilizzato per essere stabilizzato nel profilo di Medicina d’accettazione e d’urgenza
Il Tribunale di Messina, ha dichiarato l’illegittimità della decisione di un’Azienda Sanitaria cittadina, di non procedere alla stabilizzazione di una dipendente, dirigente medico, escluso per non aver maturato il triennio di servizio con mansioni per tutto il triennio nell’ambito di una specifica specializzazione ma in due specializzazioni equipollenti. Secondo l’Azienda, in particolare, non sarebbe possibile cumulare ai fini della stabilizzazione ex legge Madia il servizio svolto come dirigente medico di medicina interna e quello da dirigente di ematologia nonostante l’equipollenza della specializzazione richiesta per accedere al ruolo.
Secondo il Tribunale, aderendo alla tesi dell’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia Studio Legale, “l’assunto dell’Azienda resistente non risulta fondato e non può essere condiviso. Sebbene la norma richiede che il lavoratore “sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, ai sensi dell’art. 15, D.lgs. n. 502/1992 “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”, ragion per cui non è possibile non conteggiare il servizio comunque prestato.
La decisione del Tribunale di Messina, aderisce a pieno alle difese dell’Avvocato Santi Delia, secondo cui la valutazione compiuta dall’Amministrazione resistente risente di un equivoco di fondo poiché, ai fini dell’individuazione dell’identità delle mansioni occorre fare riferimento alla categoria di riferimento, e nel caso di specie, quella di Dirigente Medico”. Difatti, per “medesime attività svolte” si intendono quelle “riconducibili alla stessa area o categoria professionale” sicché l’elemento essenziale ai fini della valutabilità del servizio non è quello delle “mansioni” genericamente intese ma, più correttamente, quello della riferibilità dell’attività svolta alla medesima area professionale.
La questione della platea degli esclusi dalle stabilizzazioni, continua ad investire tutte le Amministrazioni impegnate in tali procedure e, con particolare rilievo, quelle sanitarie che, grazie ai fondi emergenziali COVID-19, avrebbero potuto attivare e concludere le procedure anche a favore di tali soggetti così da tarare finalmente il SSN su livelli maggiormente aderenti agli effettivi bisogni di assistenza.