ASN: IL TAR CENSURA L’OPERATO DELLE COMMISSIONI CHE DECIDONO A MAGGIORANZA E IMPONE DI RICONSIDERARE SOLO LE MOTIVAZIONI NEGATIVE DEL RIGETTO, SENZA INFICIARE IL RESTO DEL GIUDIZIO POSITIVO

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Il Tribunale Amministrativo del Lazio torna a giudicare l’operato delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a breve distanza dall’ultima sentenza che abbiamo commentato (https://www.avvocatomichelebonetti.it/professori-universitari-ricercatori-e-asn/abilitazioni-scientifiche-nazionali/il-tar-accoglie-il-ricorso-per-asn-a-causa-di-un-giudizio-parziale-della-commissione).

Nel caso di specie il TAR del Lazio ha censurato, in quanto illegittimo, il giudizio di una Commissione designata espressasi a maggioranza dei membri su alcune pubblicazioni sottoposte da un candidato per la I fascia del settore giuridico.

La Sentenza, pubblicata in data 18 giugno 2021 su un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, ha ritenuto fondati ben tre motivi del ricorso con cui veniva impugnato il giudizio collegiale e parte dei giudizi individuali espressi dalla Commissione designata.

Secondo i Giudici della Terza Sezione bis del TAR romano, integra un insanabile vizio dei giudizi la mancanza di sintesi tra la parte positiva della valutazione (resa in questo caso dai Commissari favorevoli all’abilitazione del candidato, ma in minoranza) e quella dei Commissari che hanno espresso parere negativo. Nel giudizio oggetto di impugnazione non si è dato opportuno rilievo, sempre secondo il Giudice Amministrativo, alle valutazioni positive di due Commissari favorevoli; il loro parere individuale non è stato tenuto in debita analisi nel giudizio collegiale. Inoltre, vengono rilevati il contrasto e la contraddittorietà con gli esiti della precedente procedura concorsuale per la seconda fascia del medesimo settore, ove il candidato aveva ricevuto voti favorevoli all’unanimità sul proprio curriculum scientifico.

Secondo gli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, “trattasi di un importante accoglimento, concernente ben tre motivi di ricorso ritenuti fondati dall’illustre Giudicante, che ha evidenziato la contraddizione del giudizio sulle pubblicazioni , anche rispetto agli ottimi titoli e indicatori del candidato, che pertanto non dovranno essere oggetto di nuova valutazione; allo stesso modo la Commissione designanda dovrà tenere ferme le restanti pubblicazioni del ricorrente”.

I criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche individuati dal bando ministeriale (coerenza, apporto individuale, collocazione editoriale dei prodotti, qualità dei lavori anche a livello internazionale, continuità e rilevanza per il settore concorsuale) devono, pertanto, essere tutti oggetto di corretta e analitica valutazione da parte delle Commissioni, unitamente al possesso dei titoli e del positivo grado di impatto della produzione scientifica ai sensi dei c.d. indicatori.

La Sentenza del TAR in commento ha disposto l’annullamento del giudizio della Commissione che non abbia rispettato i parametri sopra riportati, imposti dalla lex specialis concorsuale.

La conseguenza che ne scaturisce, secondo quanto disposto nel provvedimento giudiziale, è la necessità di una nuova valutazione sulla domanda del candidato che tenga però fermi i giudizi positivi sui titoli, sull’impatto della produzione scientifica e sulla parte delle pubblicazioni che non sono oggetto di censura; il tutto dovrà essere espletato da parte di una commissione imparziale da nominarsi entro 30 giorni e che rinnovi il giudizio nei successivi 20 giorni.