TAR CATANIA: “il reclutamento dei professori universitari costituisce procedura diversa dagli ordinari concorsi preordinati al reclutamento di pubblici impiegati”.

Il TAR Catania accoglie le testi dell’Avvocato Santi Delia – name founder di Bonetti & Delia, affermando che rispetto alle ordinarie procedure di assunzione nel pubblico impiego, quello dei docenti universitari, ha “natura autonoma” e “soggiace, ai sensi dell’art. 18, c. 1, della legge n. 240/2010, alla regolamentazione autonomamente adottata dalle Università, ex lege n. 168/1989, sulla base dei criteri individuati nella medesima normativa primaria“.

Il caso: l’importanza del contraddittorio integro. Unaspirante docente universitaria si rivolge al giudice di prime cure per chiedere l’annullamento di una procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto come professore di seconda fascia. Il motivo che spinge la docente ad impugnare il bando di concorso risiede nel fatto di ritenere illegittima la scelta operata dall’Università di indire una nuova procedura concorsuale senza prima procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso; concorso nel quale la stessa docente si qualificava idonea non vincitrice. 

Il T.A.R., ritenendo fondata la pretesa, disponeva l’annullamento del bando di concorso. 

E’ solo in questo momento, tuttavia, che entrano in gioco gli altri partecipanti della selezione frattanto annullata e, in particolare, uno dei partecipanti alla nuova procedura dal T.A.R. 

Costoro ritengono infatti di essere stati ingiustamente pretermessi dal giudizio di primo grado e per tale ragione decidono di proporre opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. 

Secondo il T.A.R., tuttavia, il mero partecipante al pubblico concorso, sino alla pubblicazione della graduatoria, ha un interesse di mero fatto che non è utile neanche all’attivazione del rimedio dell’opposizione di terzo.

Il C.G.A., al contrario, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, si mostra di avviso opposto, chiarendo la sussistenza in capo al mero partecipante alla procedura appellanti della legittimazione e dell’interesse ad agire, in quanto gli stessi hanno subìto dalla sentenza di primo grado, un pregiudizio diretto, concreto ed attuale, identificato nella “perdita di chance” derivante dalla mancata conclusione del concorso a cui gli stessi stavano partecipando. Secondo il C.G.A., difatti, già la partecipazione al concorso costituisce una delle c.d. “situazioni” legittimanti, che consentono al soggetto di distinguere la propria posizione da quella della generalità dei consociati. Pertanto tale posizione non può essere qualificata alla stregua di una mera aspettativa ma, al contrario, deve essere considerata come meritevole di tutela. Se è vero, difatti, che il “bene finale” cui il privato aspira è costituito dal profilo professionale messo a bando, con la conseguenza che la posizione giuridica di cui lo stesso è titolare è caratterizzata da un interesse pretensivo, non può negarsi l’esistenza di una qualche utilità alla partecipazione in . D’altra parte l’ottenimento di questo bene deve necessariamente passare attraverso la procedura concorsuale che, invece, rappresenta il mezzo di cui il privato si serve per acquisire l’anzidetto bene. Ed ecco perché, dunque, secondo il C.G.A., anche lo svolgimento del concorso può essere considerato come bene della vita meritevole di tutela, con la conseguenza proprio grazie ad esso, sorgerà in capo al privato non un interesse di tipo “finale” bensì uno di tipo “strumentale”. 

Il principio stabilito dal T.A.R. Il processo è tornato dunque al T.A.R. che, “anche alla luce delle difese e dei rilievi formulati dall’odierna controinteressata (assente nel precedente giudizio di primo grado) -“ ha ritenuto di giungere “ragionevolmente a diverse valutazioni“.

In tal senso osserva il Collegio che le procedure per il reclutamento dei professori universitari – che trovano la loro disciplina nel titolo III della legge n. 240/2010 – costituiscono procedure selettive diverse dagli ordinari concorsi preordinati al reclutamento di pubblici impiegati (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2893; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 4 dicembre 2017, n. 1866) e, in particolare, la procedura in questione disciplinata dall’art. 18 della legge n. 240/2018 rimette alle Università di disciplinare “con proprio regolamento” la chiamata dei professori , subordinando tale autonomia al rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori; ciò conferma la sussistenza di una normativa speciale che rimette la disciplina delle selezioni ai rispettivi regolamenti di Ateneo. La specificità delle procedure di valutazione comparative per l’accesso ai ruoli dei docenti universitari, che peraltro trova conferma nella natura “non privatizzata” del rapporto di pubblico impiego dei docenti universitari, esclude, quindi, la possibilità di estendere – senza una espressa previsione regolamentare- le disposizioni generali concernenti le proroghe disposte per le graduatorie dei concorsi pubblici“.

Il diverso esito della fase a contraddittorio integro rispetto a quella che ne è stata priva dimostra ancora una volta l’importanza del rispetto dei principi cardine del processo. Grazie a tali pronunce si compie oggi un ulteriore passo verso la completa ed effettiva attuazione del principio del contraddittorio e di conseguenza verso una maggiore attenzione alla sua integrazione. 

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