Stabilizzazioni Madia: Tribunale Catania si all’assunzione anche dei Dirigenti amministrativi. Vi è obbligo per l’Azienda sanitaria di pubblicizzare la procedura e valutare anche i soggetti con contratti a tempo indeterminato.

Anche chi non presta più servizio presso l’Azienda deve poter conoscere l’esistenza di un bando per potervi partecipare.

Il Tribunale di Catania, con provvedimento dell’11 dicembre 2021, ha ritenuto illegittimo l’operato di un’Azienda sanitaria che, stante l’assenza di lavoratori in servizio che potevano aspirare alla stabilizzazione, ha omesso la pubblicazione dei relativi avvisi e proceduto a stabilizzare solo i dipendenti ancora presenti in servizio. In particolare, il soggetto pretermesso, frattanto assunto in altro profilo presso altro Ente, agiva in giudizio per ottenere di partecipare anch’esso a tale procedura e, in definitiva il posto.

Secondo il Tribunale “appare chiaro che la scelta di avviare le procedure di stabilizzazione è discrezionale ma una volta che l’amministrazione abbia scelto di avviare una tale procedura, individuando i fabbisogni di personale e le relative coperture finanziarie, è tenuta ad adottare e pubblicizzare l’atto ricognitivo del personale interessato, rendendo preventivamente conoscibili i criteri adottati nella scelta del personale da stabilizzare che in maniera esemplificativa potrebbero essere”.

Il Tribunale si è inoltre soffermato sulla platea dei soggetti aventi diritto alla stabilizzazione.

Secondo l’Azienda“, si legge nel provvedimento del Tribunale, alla procedura non potrebbero comunque partecipare i Dirigenti amministrativi perchè non si tratta di personale sanitario. Si tratta testualmente del “… personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” menzionato dal comma 10, come novellato dall’art. 1, comma 468, legge 160/2019 e non vi sono ragioni per escludere dalle stabilizzazioni il personale dirigenziale amministrativo del servizio sanitario nazionale, valorizzando il riferimento ivi contenuto all’art. 1, comma 543, legge 208/2015, come suggerito dall’amministrazione resistente, ignorando la novella della legge 160/2019 che ha sostituito le parole “personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico” con le parole “personale dirigenziale e non dirigenziale”. “Si tratta – ad avviso del decidente – di un’interpretazione contraria al dato letterale della norma e anche scorretta da un punto di vista logico sistematico, introducendo un differente criterio valutativo del servizio prestato presso diverse amministrazioni del SSN, secondo che si tratti di personale sanitario o amministrativo in assenza di un’espressa previsione di legge e senza una alcuna ragione evidente“.

Nè, ed è un altro principio assai importante che segue le vittorie del nostro studio sul tema, è possibile escludere i soggetti che, frattanto, hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato.

Nel restringere la platea dei partecipanti al pubblico concorso, escludendo i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, l’amministrazione ha, infatti, non solo irragionevolmente discriminato quest’ultima categoria di dipendenti rispetto a quelli privati, ma ha contraddetto la natura meritocratica dell’istituto del concorso per l’accesso agli impieghi pubblici, condizionando la partecipazione alla circostanza – ininfluente rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non fosse in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione. Tale requisito deve ritenersi illegittimo: l’individuazione dei requisiti di partecipazione deve essere infatti adeguatamente e prioritariamente motivata in ragione dell’interesse dell’amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato rispetto ad altre finalità pure meritevoli di perseguimento, come, nel caso odierno, il superamento del precariato nel settore pubblico”.