PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORE: TAR ACCOGLIE RICORSO E ORDINA IL RIESAME

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L’atto di individuazione del candidato idoneo” va riformulato “con obbligo di motivare i rinnovati giudizi in relazione ai rilievi espressi dal collegio nella trattazione delle censure che sono state ritenute fondate”.

La graduatoria è da rifare! È questo l’arresto cui è giunto il TAR Perugia, pronunciatosi con sentenza breve sul ricorso patrocinato dagli Avv. ti Santi Delia e Michele Bonetti, chiamati a difendere la posizione di un candidato escluso per una manciata di punti dalla procedura di reclutamento epigrafata, costata la perdita dell’ambito posto da ricercatore.

“Nonostante la distanza di 3,75 dal primo candidato ritenuto vincitore”, commenta l’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia Studio Legale, “abbiamo evidenziato in ricorso gli errori commessi dalla Commissione tanto in fase preparatoria e di fissazione dei criteri quanto nel momento applicativo. In particolare abbiamo provato ad evidenziare l’illegittimità dei voti numerici espressi senza alcuna corrispondenza con gli stessi criteri predeterminati dalla Commissione anche in ragione dei maggiori valori di impact factor vantati dal nostro ricorrente”.

Dello stesso avviso si è mostrato il TAR, che con motivazione invero assai partecipata – prendendo le mosse proprio dalle argomentazioni difensive prospettate dai legali –  ha rilevato come “nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, la commissione si è limitata a formulare giudizi ricorrendo alla mera espressione del punteggio numerico, ma la mera correlazione dei punteggi (da 1 a 6) a giudizi sintetici (sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo, eccellente), in mancanza di coerenti valutazioni preliminari, non consente di apprezzare la logicità degli esiti cui è infine giunta la commissione”, non senza chiarire  che “dai punteggi assegnati dalla commissione non si evince il rilievo assegnato nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati – della produzione scientifica complessiva così come delle singole pubblicazioni presentate – agli indicatori bibliometrici di cui all’art. 3 del d.m. 243/2011” ed ancora che “l’attribuzione del punteggio numerico a seguito della discussione delle pubblicazioni e dei titoli, prevista dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 24 della legge n. 240/2010, può ritenersi sufficiente per la ricostruzione ex post delle motivazioni delle valutazioni espresse dalla commissione a condizione che sia preceduta dalla valutazione preliminare che consenta di verificare la coerenza di detto punteggio rispetto al profilo di studioso ricostruito dalla commissione per ciascun candidato”.

“A fronte delle numerose discrasie emerse, che appalesano l’arbitrarietà delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione”, chiosa l’Avvocato Santi Delia, “l’auspicio è che il riesame possa render giustizia ad un profilo scientifico di tutto rilievo, sacrificato probabilmente in ragione di un generico richiamo alla discrezionalità tecnica, di cui notoriamente gode ogni commissione esaminatrice, che non deve tramutarsi in arbitrio tale da render legittima ogni scelta dell’amministrazione a tutto discapito del merito”.