Il tema sottoposto al Tribunale del Lavoro, riguardava la particolare procedura di stabilizzazione governata dalla Legge Madia, e se, in particolare, “il servizio triennale” previsto dalla Legge possa, in concreto, essere svolto in tutto o in parte anche a tempo indeterminato.
Nel caso in questione, l’Azienda sanitaria, a cui si era chiesta la stabilizzazione di un dirigente medico, ha negato tale diritto, sostenendo “l’insussistenza del diritto della ricorrente alla stabilizzazione poiché non sarebbero valutabili, nel computo del triennio di servizio richiesto ai fini della stabilizzazione dall’art. 20 comma 1 lett. c) d.lgs. 175/2017, i periodi di lavoro svolti a tempo indeterminato”.
Il Tribunale di Messina, con sentenza particolarmente partecipata, ha accolto la tesi dell’Avvocato Santi Delia, chiarendo che “dal tenore della normativa richiamata, non si rinviene alcun riferimento alla tipologia o durata del rapporto di lavoro computabile ai fini del raggiungimento del suddetto triennio di servizio. Come evidenziato da parte ricorrente infatti, “l’art. 20 comma 1 individua il rapporto a tempo determinato come condizione legittimante l’accesso alla stabilizzazione, rispettivamente in relazione alla tipologia di rapporto esistente al momento di presentazione dell’istanza (lett. a) ed in riferimento alla fase di reclutamento (lett. b); diversamente alla lett. c) utilizza il termine “servizio”.
Il Tribunale, ha chiarito, inoltre, che “non può dubitarsi che a tal fine rilevi sia il servizio – inteso come svolgimento di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione – espletato nell’ambito di un contratto a tempo determinato che quello espletato nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato, ovviamente come nel caso di specie non più vigente”. Aggiungendo anche che, “Una diversa lettura dell’art. 20 d.lgs. 175/2017, d’altra parte, contrasterebbe con i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della cosiddetta ” Ca. di Nizza “, alla quale nel 2009 – con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati; a sua volta la Direttiva 1999/70/CE, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, è stata ritenuta interpretabile in modo tale, da escludere anche ” discriminazioni alla rovescia “, rapportabili a normative che assicurassero vantaggi al personale precario, a scapito dei diritti dei lavoratori stabilizzati (Cons. St., sez. VI., ordinanze collegiali nn. 3977/11 del 4 luglio 2011 e 01287/14 del 14 marzo 2014, nonché sentenza n. 5287/13 del 4 novembre 2013; Cons. St. 2138/2015)”.