Santi Delia nell’archiviazione del procedimento ANAC del Presidente di società in house

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L’Anac, con deliberazione n. 159/22, in accoglimento delle difese dell’Avvocato Santi Delia, ha ritenuto insussistenti le ipotesi di inconferibilità di un incarico dirigenziale nei confronti dell’ex Presidente di una partecipata appartenente alla medesima Regione. Il caso, assolutamente innovativo con riguardo ai principi trattati, ha valorizzato la peculiare e critica situazione nella quale la Società partecipata si è trovata ad operare per giustificare la non rilevanza di poteri gestori in capo al Presidente che, nel periodo interessato, ha svolto anche il ruolo di direttore generale.

In tal senso, secondo Anac, è risultata decisiva la prospettazione difensiva del non aver “durante il periodo oggetto di contestazione, mai esercitato in autonomia (come poteva astrattamente fare) le competenze gestionali di cui era titolare in virtù della descritta situazione concernente il direttore generale. Al contrario egli avrebbe sottoposto al vaglio e all’approvazione del CdA (e dunque del socio) ogni decisione gestionale, intesa quale declinazione delle predette deleghe che, nella sostanza, non sarebbero state, dunque, accentrate nella sua persona”. Pertanto”, concorda con la tesi difensiva l’Autorità, “apprese maggiori informazioni dalla lettura delle memorie difensive, si incorrerebbe in un errore logico laddove si utilizzassero le funzioni e i poteri connotanti uno specifico ruolo (direttore generale) per qualificarne un altro (Presidente del cda) nelle ipotesi in cui essi si cumulino accidentalmente e occasionalmente in capo alla stessa persona fisica”.

In tal senso ANAC ha valorizzato la giurisprudenza citata in memoria circa l’impossibilità per l’interprete di slargare le ipotesi previste dal Legislatore nella delicata materia dell’inconferibilità chiarendo che “il tenore letterale della contestata ipotesi di inconferibilità che assume quale primo dei due elementi costitutivi della fattispecie unicamente lo svolgimento dello “incarico di amministratore di ente privato in controllo pubblico” e tenuto, altresì, conto che per esso si intende l’incarico di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, “il ruolo di direttore generale non è riconducibile nella citata categoria e non rileva ai fini dell’operatività del richiamato divieto”.

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