Aspettativa personale sanitario: non c’è discrezionalità per l’ipotesi dell’accettazione di altro incarico a tempo determinato.

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Le Aziende sanitarie fanno sempre maggior ricorso, anche nell’ipotesi di aspettativa richiesta da proprio personale a tempo indeterminato, al diniego di concessione del beneficio asserendo la carenza di personale e difficoltà per sostituirlo.

La contrattazione collettiva, tuttavia, non sembra consentire, in tale ipotesi, alcun margine di discrezionalità al datore di lavoro che deve solo prendere atto della richiesta e consentire al lavoratore di prendere  servizio presso la diversa Azienda del comparto ove è risultato vincitore di altra selezione a tempo determinato.

L’art. 25 comma 12 del CCNL 2016-2018 Comparto Sanità, difatti, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL del 20/09/2001 relativo ai “contratti a termine” non disapplicato dal CCNL del 21/05/2018, recita “l’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) […]; b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato”.

Un altro problema per i lavoratori, in questi casi, è dettato dai tempi imposti dall’Azienda ove è stato vinto il concorso a tempo determinato che, inevitabilmente, detta dei tempi molto stretti per l’assunzione che, spesso, l’Azienda di provenienza non ritiene di assecondare persino in ipotesi di risposta negativa. L’accesso al contenzioso, in tali casi, rischia di essere davvero complesso giacché i tempi per una risposta dal Tribunale del Lavoro sono inevitabilmente non brevissimi.

Grazie alla strategia adottata dal nostro studio, tuttavia, in diversi casi, siamo riusciti ad ottenere una pronuncia, persino favorevole, dal Tribunale prima ancora della fissazione dell’udienza di comparizione cautelare delle parti in sede, dunque, monocratica.

Da ultimo, in particolare, il Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo fondato il ricorso ha imposto, in 24 ore dal deposito del ricorso, all’Azienda di rilasciare il nulla osta consentendo alla nostra ricorrente di poter prendere servizio presso altra Azienda.

Per info scrivere a santi.delia@avvocatosantidelia.it