Diploma magistrale linguistico: il Consiglio di Stato annulla il DM sulle graduatorie di istituto. Il titolo è abilitante

Dalla seconda fascia delle G.I., per la prima volta, con il D.M. 374/17, come è noto, erano stati esclusi i docenti in possesso di diploma magistrale ad indirizzo linguistico.

La battaglia per il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale nasce dal nostro ricorso straordinario del 2012, avallato anche dalle Associazioni ADIDA e MIDA, ed è di fatto ancora in corso. Sulla scia della decisione negativa della Plenaria impugnata ora alle Sezioni Unite, aveva fatto breccia in moltissimi docenti l’idea e la paura che anche il valore abilitante del titolo potesse essere in discussione.

Sul punto, dunque, è diventato decisiva la parallela questione sul diploma magistrale linguistico e sul suo valore, negato recisamente dal MIUR, di essere valido per l’ammissione nella seconda fascia delle GI.

Il T.A.R. Lazio, nonostante questi precedenti, aveva negato ancora una volta a questi docenti di permanere nella II Fascia delle G.I.

Si tratta del primo riconoscimento in assoluto verso questa categoria di docenti ottenuta attraverso un’azione collettiva in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza definitiva.

Il decreto del MIUR, dunque, è stato definitivamente annullato in quanto il CDS ha chiarito che “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto magistrale (…)in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).

A differenza di quanto si scrive, dunque –  commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti – questa sentenza conferma che non è in discussione il valore abilitante del titolo che, con il nostro ricorso straordinario accolto nel 2013, è stato affermato. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza definitiva che ha annullato l’intero Decreto Ministeriale sulla gestione delle graduatorie di istituto, ha lapidariamente chiarito che “circa l’equiparazione di tale titolo al diploma magistrale, non può che confermarsi quanto già più volte espresso dai numerosi precedenti di questa Sezione”.