Il T.A.R.. Catania, aderendo alla tesi dell’Avvocato Santi Delia, incaricato dal Comune di Messina di difendere il bando per la selezione di 341 nuovi assunti, ha rigettato la richiesta di alcuni dipendenti che chiedevano procedersi alla loro progressione verticale prima dei concorsi all’esterno affinchè i posti nelle qualifiche superiori non venissero esauriti e che comunque gli venissero riservati dei posti nell’ambito della detta procedura.
La tesi sostenuta innanzi al T.A.R. dal nostro studio, ha evidenziato che la normativa vigente ha totalmente eliminato l’ipotesi dei concorsi riservati.
Se, difatti, sino al 2021, esisteva in effetti una mera facoltà delle Amministrazioni di bandire taluni posti riservati unitamente a quelli con accesso all’estero, oggi tale possibilità è persino venuta meno.
Ed infatti il nuovo comma 1 bis dell’art. 52 non prevede più la forma della riserva, quale semplice facoltà si intende, all’interno di un’ordinaria procedura concorsuale ma, diversamente, un meccanismo selettivo del tutto sganciato dal concorso.
Più specificatamente, il novellato comma 1 bis stabilisce che “le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”.
In sostanza, viene introdotto un sistema che prevede sempre la mera possibilità di attivare un sistema selettivo di tipo comparativo, chiaramente diverso dal concorso, finalizzato a consentire la “progressione fra aree” purché una quota di almeno il 50% dei posti disponibili sia riservata all’esterno.
In altri termini, mentre prima, in occasione di un concorso, l’amministrazione aveva la possibilità di riservare una quota fino al 50% dei posti messi a bando in favore del personale interno, oggi questa possibilità non esiste più, giacché le amministrazioni che vogliono valorizzare il personale interno devono seguire la diversa strada della progressione interna, riservando tuttavia all’esterno almeno il 50% dei posti disponibili.
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