Il TAR Catania si è pronunciato sulla vicenda che ha coinvolto oltre 600 aspiranti cui era stata negata dall’Ateneo Peloritano, l’ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria.
In particolare è stato accolto il ricorso volto ad ottenere il riesame dell’istanza di trasferimento per il corso di laurea in Odontoiatria presso l’Ateneo di Messina. In particolare, la ricorrente era stata esclusa dalla graduatoria degli ammessi per non aver compilato correttamente la domanda di iscrizione. Il bando messinese difatti imponeva ai candidati non solo di indicare le materie sostenute presso l’Universita di provenienza ma anche l’onere di indicare alla Commissione la possibile corrispondenza con le materie peloritane proponendo un giudizio di congruità.
Il Collegio ha totalmente accolto la nostra tesi con la quale abbiamo sostenuto l’illegittimità della clausola esclusiva imperniata da eccessivo formalismo nonché l’irrilevanza dell’errore commesso in sede di compilazione. Difatti, la Commissione, in possesso della documentazione necessaria ai fini della valutazione, era già in grado di valutare tutti gli elementi su cui basare la propria decisione. Vi è di più, in tale vicenda, l’ateneo aveva inoltre omesso di attivare l’istituto del soccorso istruttorio, potere-dovere dell’amministrazione nelle procedure concorsuali e corollario del principio di bun andamento ed imparzialità della PA.
Il giudice etneo ha ritenuto che “l’affermata omessa allegazione delle certificazioni ufficiali rilasciate dall’Ateneo di appartenenza attestanti gli esami superati (con voto, data, relativi SSD e numero di ECS) in lingua italiana o inglese e dei programmi delle materie sostenute in lingua italiana o inglese sembra risolversi in una inammissibile integrazione postuma della motivazione in quanto effettuata in sede di giudizio mediante scritti difensivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1096)” e che “il soccorso istruttorio è un istituto di portata generale che trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241), fermo il necessario rispetto del principio della par condicio (invero, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile: arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2023, n. 1453)”.
Sul punto, l’Avvocato Santi Delia name founder di Bonetti & Delia studio legale ha espresso grande soddisfazione ed ha così commentato la vicenda: “l’onere di compilazione della scheda volta a “suggerire” la convalidabilità delle materie è abnorme e persino inutile in quanto si limita esclusivamente ad aggravare il procedimento amministrativo trattandosi di mero suggerimento da parte del candidato, vagliato in un successivo momento dalla commissione. Tale meccanismo esclusivo ha pertanto quale unica conseguenza quella di escludere dalla selezione candidati in ragione di meri errori formali in totale spregio al principio del favor partecipationis e di merito che invece dovrebbero caratterizzare tali procedure”.