Il T.A.R. Catania ha rigettato il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali volto alla contestazione della delibera adottata dal Consiglio stesso sulla nomina del suo Presidente.
Secondo il TAR, che ha condiviso le difese dell’Avvocato Santi Delia, “il vizio meramente procedurale è rilevante allorquando, senza farvi sostanziale acquiescenza: a) il Consigliere prenda, in concreto, parte attiva – sempreché beninteso vi sia stato messo nelle rituali condizioni – alle sedute consiliari ed alla discussione nel merito delle questioni, senza optare per la mera astensione in sede di votazione finale; b) senza limitarsi alla mera denunzia della violazione delle proprie prerogative, attivi i meccanismi procedurali previsti, a tutela, dalla disciplina di settore, proponendo all’uopo mozioni d’ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta. Ne discende che, quando un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta del medesimo organo e non segnali la ritenuta illegittimità o irregolarità procedurale né si attivi con i meccanismi di cui sopra, diventano del tutto irrilevanti i presunti vizi, avendo questi rinunciato a farli valere; e qualora l’esito della votazione sia a lui sgradito, il Consigliere – che nulla abbia segnalato sulla regolarità della convocazione o della votazione né si sia attivato nei detti termini – non può poi dedurre in sede giurisdizionale la verificazione di circostanze che aveva l’onere di palesare e contestare tempestivamente in sede amministrativa. Alla luce delle suesposte premesse, l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza sollevata dal Comune resistente e dal controinteressato, con riferimento al primo motivo di ricorso, merita condivisione”. “Ha chiesto di intervenire il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà. Libero Gioveni ritiene opportuno che si dichiari se si tratta di prima o seconda votazione, visto che quella in corso è una nuova sessione. (Il segretario generale dichiara che si tratta della seconda votazione). (Si procede allo scrutinio delle schede)”. Nessuna contestazione preliminare alla votazione, pertanto, è stata mossa dai Consiglieri resi edotti del fatto che si trattasse di seconda convocazione. Nessuna attivazione di strumenti preordinati alla valorizzazione delle prerogative sulla specifica questione in esame risulta esservi stata da parte dei Consiglieri ricorrenti prima di procedere alla votazione (ad esempio con richiesta di rinvio o di sospensione o ponendo delle mozioni). Ne consegue, alla luce della superiore condivisa giurisprudenza, la sostanziale acquiescenza al fatto che si fosse innanzi alla seconda votazione (contestando i Consiglieri ciò solo dopo l’esito della votazione) e, pertanto, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso”.
Altro principio interessante è stabilito dal T.A.R. in ordine alle modalità di computo della maggioranza utile per le votazioni.
Secondo il T.A.R., aderendo anche in tal caso alla tesi dell’Avvocato Santi Delia, il concetto di maggioranza semplice adoperato dalla legge regionale e dallo statuto del Comune di Messina, non è affatto analogo a quello applicabile all’approvazione delle deliberazioni “ordinarie” del Consiglio comunale giacchè, nella specie, doveva votarsi per la scelta di candidati e quindi soggetti in astratta competizione tra loro. A differenza di quanto ritenuto dai ricorrente, dunque, è stata ritenuta fondata la nostra prospettazione secondo cui “nello specifico caso in esame, non si pone la questione del rapporto tra legge regionale (art. 19 l.r. n. 7/1992) e Statuto dell’ente in tema di quorum funzionale, in quanto l’atto statutario ripropone il contenuto della norma regionale (sul rapporto tra legge regionale e Statuto in tema di quorum funzionale delle deliberazioni consiliari cfr. T.A.R. Catania, sez. I, n. 339 del 2021 e n. 1617 del 2021, a cui si rinvia; cfr. anche C.G.A. 778/2021)”.
In sintesi il collegio ritiene “che – conformemente alla giurisprudenza sul tema (Cons. St., sez. V, 15 dicembre 1983, n. 747) – che le norme che richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti per la validità delle deliberazioni dei consigli comunali e provinciali sono applicabili ogniqualvolta tali organi adottano provvedimenti o pareri nell’ambito delle rispettive attribuzioni, ma non quando i membri di detti collegi, costituiti in corpo elettorale, sono chiamati ad eleggere organi; in quest’ultimo caso si applicano le norme particolari che disciplinano l’elezione stessa o, in mancanza di specifiche prescrizioni, il principio generale secondo cui si intende eletto chi abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. Nel caso di specie, la normativa speciale (sia la norma regionale che lo Statuto) prevede la maggioranza semplice che, in assenza di ulteriori prescrizioni, alla luce di quanto sopra, è qui da intendersi quale maggior numero di voti”.
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