Ponte sullo stretto: il mio immobile è nella lista. Che devo fare se voglio oppormi?

Nelle precedenti puntate sul Ponte vi avevamo annunciato essere ormai alle porte il nuovo piano degli espropri degli immobili e dei terreni coinvolti dal progetto del Ponte sullo Stretto. Cliccando qui potrete leggere quell’articolo su come tutelarsi per ottenere il giusto indennizzo?

Nei giorni scorsi, invece, vi abbiamo spiegato cosa succede agli immobili che non verranno espropriati ma sono meramente “asserviti”.

Oggi, invece, vogliamo spiegarvi cosa fare, per reagire ed opporsi alla scelta del Vostro immobile fatta dalla Società Ponte sullo Stretto e in ogni caso cosa succederà nei prossimi mesi.

Avete letto il Vostro nome nella lista degli espropri? Il Vostro immobile per quanto inserito in questa lista non è ancora “certamente” da espropriare. Si tratta, tuttavia, del primo “avviso” che porterà a tale conclusione. Per molti degli immobili presenti in questo elenco il vincolo era già stato apposto, peraltro spessissimo senza alcun preavviso, nel 2003 e reiterato più volte, da ultimo con la Legge finanziaria del 2022. La comunicazione degli ultimi giorni, dunque, è legata all’aggiornamento del progetto.

Domani mattina, per rispondere alle tante mail arrivate, nessuno presente in tale elenco perderà la propria casa giacchè il procedimento espropriativo partirà dopo l’approvazione del CIPESS (FASE 2). Immaginiamo che tale fase giunga in piena estate (luglio/agosto 2024).

FASE 1. La prima data fatidica è quella dell’8 aprile.

Entro 60 giorni dall’8 aprile, difatti, vi sarà tempo per opporsi presentando osservazioni.

Ma come si fa a presentare osservazioni, in tanti ci chiedono, se non si conosce la ragione del perchè il mio immobile ricade in zona da espropriare o asservire?

La Società Stretto di Messina, in questi 60 giorni, a partire dall’8 aprile, mette a disposizione gli elaborati e presentare osservazioni, previo appuntamento telefonico ai numeri 06 85826210, 06 85826230 e 06 85826270, al Palacultura di Messina, in viale Boccetta 373, o nella sede dell’ex Pretura di Villa San Giovanni, in via Nazionale Bolano 541.

Le osservazioni, invece, che potranno essere redatte tramite un legale o un tecnico dovranno essere inviate anche a mezzo pec.

Chiaramente, in questa fase, le osservazioni che ha senso fare non potranno mai coinvolgere il “merito” dell’opera. Ritengo, da giurista, abbasta inutile scrivere che il Ponte non è un’opera utile per la città o per il Paese. Le osservazioni utili, invece, sono quelle che possono, da parte di chi conosce approfonditamente le zone interessate, suggerire un diverso tracciato a taluni percorsi, soprattutto di opere secondarie, così da evitare anche esborsi inutili alla stessa Società. Se, difatti, una determinata opera secondaria può essere spostata di 500 metri evitando l’esproprio di un palazzo a 6 piani ove vi abitano 15 famiglie e virando su un terreno ove insiste un parcheggio, potrebbe essere ragionevole la scelta di variante.

Ecco perchè il supporto di tecnici e legali potrebbe essere utile.

FASE 2. Trascorsi i 60 giorni le osservazioni verranno accolte o rigettate e il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) approverà il progetto definitivo. Verrà, allora, dichiarata la pubblica utilità.

FASE 3. Essendovi ora la dichiarazione di pubblica utilità i destinatari riceveranno comunicaziondi dirette.

FASE 4. Inizia la fase espropriativa.

FASE 5. Si comincia a negoziare sugli indennizzi. I soggetti destinatari di esproprio possono fornire ogni elemento utile per determinare il valore del bene e la Società dovrebbe promuovere la procedura bonaria.

FASE 6 (terreni). I versamenti seguiranno iter differenti a seconda che si tratti di terreni o fabbricati. Per i terreni, entro 60 giorni dall’accordo bonario sarà corrisposto l’80% dell’indennità. Sul punto si rimanda ai nostri articoli precedenti circa il fatto che non sempre, dalla nostra esperienza, tali versamenti sono così tempestivi. Il restante 20 % sarà erogato al rogito. Al versamento dell’80 % si ha l’immissione in possesso. Il trasferimento della proprietà avviene al rogito notarile.

Anche prima dell’accordo bonario i terreni possono essere coinvolti da immissione in possesso.

FASE 6  (fabbricati). E’ vero che “se non accettate l’accordo non prenderete mai un euro?” .

Non è affatto così. L’art. 26 comma 5 del T.U. prevede che “il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.
Si tratta solo degli esempi tra i più eclatanti volti a far comprendere che gli auspicati “accordi consensuali” possono nascondere insidie, di natura giuridica, che non vanno sottovalutate e per le quali non possiamo che consigliare, trattandosi del bene più prezioso e a voi caro quale la Vostra causa, di affidarvi a professionisti in grado di tutelarvi.

Per ulteriori informazioni o per avere un appuntamento con lo studio dell’Avvocato Santi Delia scrivete a santi.delia@avvocatosantidelia.it o potete sceglierlo autonomamente.

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