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Dopo una decina di anni di supplenze sparse un pò ovunque in Italia, era giunto l’agognato concorso che l’insegnante era riuscita a vincere. Secondo il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale siciliano, tuttavia, il fatto di non aver scelto tutte le province dell’isola, in carenza di posti disponibili, da vita all’espulsione definitiva dalla graduatoria.
La doccia fredda, dopo le fatiche di un concorso vinto, era stata così comunicata ad una giovane insegnante messinese che, stante i legami familiari, pur risultando vincitrice del concorso a cattedra su base regionale, aveva potuto indicare solo talune delle province dell’isola non potendo viceversa accudire i propri figli piccoli. Senza disperare si affidava alla giustizia ed agli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti esperti di concorsi pubblici e diritto scolastico. Secondo il Ministero la mancata indicazione di tutte le province a concorso, stante l’incapienza di posti in quelle indicate, comporterebbe la definitiva rinuncia al ruolo ed il concorso vinto, dunque, non darebbe alcuna utilità alla brava docente che si ritroverebbe con un pugno di mosche in mano e, come se non bastasse, scavalcata, per le successive tornate di chiamata, dai soggetti con punteggi più bassi che potranno ottenere persino una delle sedi dalla stessa ambite.
E’ ben possibile, difatti, che la sede catanese ambita dalla docente e non disponibile quest’anno lo diventerà il prossimo e verrà, dunque, assegnata a soggetti peggio gradati in graduatoria.
Il Tribunale etneo, accogliendo le tesi dell’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti e Delia Studio legale, ha chiarito che “l’art. 436 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs 297/1994 prevede espressamente che «Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita». Tale norma, come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui il docente destinatario di una proposta di nomina presso una delle sedi dallo stesso opzionate rinunci alla nomina e ad immettersi nella cattedra assegnatagli (cfr. T.A.R. Marche n. 540 del 23.9.2022)“.
Il Tribunale ha valorizzato la tesi dei legali secondo cui “se è ragionevole prevedere che i docenti rinunciatari del posto per la nomina in ruolo proposto in una delle province indicate in domanda non possano venire coinvolti nella fase di surroga nell’assegnazione dei posti residuati proprio in seguito alle rinunce effettuate nella prima fase di reclutamento, lo stesso non può dirsi invece per quei docenti che, come la ricorrente, non abbiano mai ricevuto alcuna proposta di assunzione in una delle province prescelte, non essendo ipotizzabile che per essi sia intervenuta una rinuncia ad una proposta di incarico su sede disponibile“.
La doccia fredda, dopo le fatiche di un concorso vinto, era stata così comunicata ad una giovane insegnante messinese che, stante i legami familiari, pur risultando vincitrice del concorso a cattedra su base regionale, aveva potuto indicare solo talune delle province dell’isola non potendo viceversa accudire i propri figli piccoli. Senza disperare si affidava alla giustizia ed agli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti esperti di concorsi pubblici e diritto scolastico. Secondo il Ministero la mancata indicazione di tutte le province a concorso, stante l’incapienza di posti in quelle indicate, comporterebbe la definitiva rinuncia al ruolo ed il concorso vinto, dunque, non darebbe alcuna utilità alla brava docente che si ritroverebbe con un pugno di mosche in mano e, come se non bastasse, scavalcata, per le successive tornate di chiamata, dai soggetti con punteggi più bassi che potranno ottenere persino una delle sedi dalla stessa ambite.
E’ ben possibile, difatti, che la sede catanese ambita dalla docente e non disponibile quest’anno lo diventerà il prossimo e verrà, dunque, assegnata a soggetti peggio gradati in graduatoria.
Il Tribunale etneo, accogliendo le tesi dell’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti e Delia Studio legale, ha chiarito che “l’art. 436 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs 297/1994 prevede espressamente che «Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita». Tale norma, come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui il docente destinatario di una proposta di nomina presso una delle sedi dallo stesso opzionate rinunci alla nomina e ad immettersi nella cattedra assegnatagli (cfr. T.A.R. Marche n. 540 del 23.9.2022)“.
Il Tribunale ha valorizzato la tesi dei legali secondo cui “se è ragionevole prevedere che i docenti rinunciatari del posto per la nomina in ruolo proposto in una delle province indicate in domanda non possano venire coinvolti nella fase di surroga nell’assegnazione dei posti residuati proprio in seguito alle rinunce effettuate nella prima fase di reclutamento, lo stesso non può dirsi invece per quei docenti che, come la ricorrente, non abbiano mai ricevuto alcuna proposta di assunzione in una delle province prescelte, non essendo ipotizzabile che per essi sia intervenuta una rinuncia ad una proposta di incarico su sede disponibile“.
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