Lo studio Bonetti e Delia ha consentito ad un dirigente del settore pubblico beneficiario di l. 104 di rimanere nella medesima sede di servizio nonostante la riorganizzazione amministrativa avesse comportato l’estinzione della vecchia sede e la nascita di un nuovo Ufficio a seguito di fusione e accorpamento di più istituti.
L’Ufficio scolastico regionale, infatti, a seguito di un progetto di ristrutturazione dell’assetto organizzativo, procedeva alla fusione e all’accorpamento di vari istituti con la conseguenza che diversi lavoratori si trovavano in esubero e, avendo bisogno di essere ricollocati, erano stati costretti a presentare apposita istanza.
Il lavoratore difeso dai due professionisti chiedeva l’assegnazione presso il “nuovo” ufficio che era scaturito dalla fusione della precedente sede di titolarità con un’altra e a cui era stato accorpato un terzo istituto.
La “nuova sede” era dunque disponibile per l’assegnazione di uno dei tre lavoratori coinvolti.
Nei procedimenti di soppressione/accorpamento, alcuni istituti vengono soppressi, mentre sopravvive un Istituto, al quale vengono accorpati gli istituti soppressi: in tale ipotesi, il dirigente dell’Istituzione aggregante mantiene il proprio incarico, mentre gli altri dirigenti diventano soprannumerari e concorrono per l’incarico.
Qualora la procedura fosse stata qualificata come accorpamento, il titolare dell’ufficio accorpante sarebbe stato confermato nel proprio incarico.
“Nell’ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione con la conseguente istituzione di una nuova sede, i dirigenti coinvolti devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l’attribuzione di incarico presso la nuova istituzione derivante dalla fusione, si avrà riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92.”
Nel caso di specie, tutti i dirigenti si trovavano a concorrere per il medesimo incarico e, essendo il lavoratore difeso dallo Studio l’unico beneficiario di l. 104, correttamente l’Amministrazione gli riconosceva il diritto di non essere spostato dalla propria sede senza consenso.
Un’altra vittoria all’insegna della tutela dell’inclusione e dei più fragili che consente al lavoratore di conciliare la carriera e l’assistenza ai propri cari.