Nelle precedenti puntate sul Ponte vi avevamo annunciato essere ormai alle porte il nuovo piano degli espropri degli immobili e dei terreni coinvolti dal progetto del Ponte sullo Stretto. In realtà le ultime dichiarazioni della Società, a seguito dei rilievi degli organi tecnici, sembrano aver spostato un po’ più in la nel tempo l’inizio dei lavori. L’opera però, stante almeno le dichiarazioni dei politici, non sembra in discussione. Ed allora .. se Ponte si farà, possiamo suggerirvi qualche lettura utile su come tutelarsi per ottenere il giusto indennizzo?
Su quale è la differenza tra gli immobili che non verranno espropriati ma sono meramente “asserviti” e quelli espropriati e cosa fare se ci si vuole opporre all’esproprio.
E su come funzioni l’esproprio nel caso in cui il vostro immobile sia gravato da un mutuo, non ancora estinto. O, infine, le due puntate sulla valutazione degli immobili espropriati e i terreni.
Io però, come abbiamo sentito gridare qui e lì, questo ponte non voglio proprio che sia fatto…e voglio oppormi in tutte le sedi giudiziali possibili.
Posso farlo?
Be…tecnicamente si. Sono le possibilità di successo quelle che, tuttavia, vanno attentamente vagliate prima di tentare un contenzioso lungo, dispendioso e dall’esito quanto meno incerto.
La nostra Costituzione, all’art. 24, ricorda che l’accesso alla giustizia deve essere garantito a tutti. Non si può impedire, dunque, solo perché si tratta di un’opera pubblica, che si neghi l’accesso alla Giustizia e che sia un Tribunale a valutare se è legittima l’attività che la pubblica amministrazione ha posto in essere per creare quell’infrastruttura.
I limiti di tale esercizio dell’azione, tuttavia, saranno quelli ordinari e, in particolare, quelli tipici di un giudizio di legittimità avverso i provvedimenti che hanno scelto di “creare” quell’opera pubblica.
Così come se si è esclusi da un concorso, difatti, le determinazioni della Pubblica Amministrazione non possono essere impugnate semplicemente perché non ci piacciono o non le condividiamo ma per 3, specifiche, ragioni. Perché VIOLANO LA LEGGE, perché adottate da un organo INCOMPETENTE o per ECCESSO DI POTERE.
A decidere sarà il TAR che, dunque, non avrà il potere di decidere se l’opera è proficua o dannosa per il Paese ma soltanto se il procedimento grazie al quale si è giunti all’ideazione dell’opera sia conforme alla Legge, sia stato adottato da un organo competente e non sia stata adottata con eccesso di potere.
Risulterà, allora, chiaro a tutti, ad esempio, che se la Società Ponte sullo Stretto, non si dotasse del parere della Commissione VIA/VAS – quella, per intenderci che ha posto oltre 270 richieste di integrazioni e chiarimenti sugli elaborati tecnici del progetto definitivo – saremmo innanzi ad una violazione di legge giacchè tale fonte impone l’adozione di tale parere prima dell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Ma quando, concretamente, tutti questi eventuali vizi possono essere fatti valere? Immediatamente visto che il mio nome è contenuto all’interno dell’elenco e so già che il mio immobile subirà un danno o l’esproprio? Non ancora.
La giurisprudenza, difatti, impone di attendere che la dichiarazione di pubblica utilità venga definitivamente adottata solo allora si potrà agire provando ad individuare uno di quei vizi utili alla dichiarazione di illegittimità del singolo segmento procedimentale che ha portato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sperando di ottenere giustizia. Chiaramente, sempre per fare un esempio, ove si dimostri che sia mancato un parere o vi sia un errore progettuale, la Società Ponte sullo Stretto, anche dopo aver perso in giudizio, potrà porvi rimedio facendo ripartire l’iter. Non si consuma, dunque, definitivamente, anche ove si accertato un vizio, il potere di ripercorrere e correggere il procedimento.
La mera approvazione del progetto preliminare di opera pubblica, difatti, non è ex sé atto autonomamente impugnabile, in quanto non è (a differenza del progetto definitivo) immediatamente lesivo della posizione giuridica privata. Solo con il progetto definitivo, difatti, “l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti o vicini o perseguiti dalle associazioni ambientali, mentre al livello di progettazione preliminare la stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come tale, suscettibile di modifiche per radicare un interesse concreto all’impugnazione (cfr. ad es. Tar Liguria n. 5162012)”.
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