PERCHE’ NON E’ NECESSARIO IMPUGNARE IL D.M. 374/2019 SE SIETE GIA’ IN GAE CON RISERVA.
La questione definita dal Decreto Ministeriale prevede espressamente all’art. 6 che chi è inserito in GAE con riserva, a seguito di contenzioso pendente ed accolto in fase cautelare, vi permane fino all’eventuale sentenza negativa di merito; il D.M. prevede la possibilità di aggiornare la propria posizione.
Paradossalmente, dunque, il D.M. in questione non è lesivo per i ricorrenti in possesso di provvedimento cautelare e, in ragione della non lesività, questi ultimi non possono impugnarlo non essendovi una lesione concreta, diretta ed attuale che consente, per giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire.
E’ vero che, come si legge diffusamente sul web, la regola processuale GENERALE è quella di impugnare gli atti successivi, le graduatorie successive, ecc., ma tale regola non si applica a chi è già all’interno delle GAE in virtù di provvedimento giurisdizionale, ovvero con riserva. A titolo di esempio riportiamo poi che non tutti Voi avete impugnato i D.M. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; molti di Voi hanno impugnato uno solo di questi oppure più di un D.M. (in molti hanno fatto più impugnazioni poiché magari una di queste era stata inoltrata al Presidente della Repubblica, che notoriamente si pronuncia in tempi differenti, ed altre al TAR; oppure al Giudice del Lavoro ed al Giudice Amministrativo; o ancora al TAR per profili di nullità nei 180 giorni e nei 60 giorni per i successivi decreti, ecc., ma difficilmente dal 2014 in poi si impugnarono graduatorie e decreti all’infinito).
Insomma molti di Voi hanno fatto più di una impugnazione per i più disparati motivi, come ad esempio nel caso di diversi legali e sindacati di riferimento, ecc.; tuttavia quasi nessuno di Voi ha mai impugnato i Decreti Ministeriali ab initio e le graduatorie successive ai D.M., e mai ci sono state problematiche sul punto sino ad oggi. E difficilmente ce ne sarebbero alla luce delle due plenarie negative.
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