Consiglio di Stato, processo amministrativo. Il candidato riammesso in graduatoria in sede cautelare non ha onere di impugnare la graduatoria definitiva.
Non è improcedibile il ricorso di primo grado ove le censure ricadano sulla valutazione della prova scritta e non sia stata impugnata la graduatoria in cui il ricorrente era stato frattanto inserito con riserva. Il concorrente che agisce in giudizio contestando l’errata valutazione della prova scritta di un concorso