Causa di servizio dei militari: nuova vittoria al T.A.R. Catania

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Il T.A.R. Catania rompe il muro eretto dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. Accolto il ricorso dell’Avvocato Delia.

In maniera assai innovativa e coraggiosa il T.A.R. Catania afferma la sindacabilità del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio dei militari ove sussista un difetto istruttorio che la parte sia riuscita a dimostrare in giudizio.

Secondo la III Sezione del TAR Catania le risultanze del Comitato non sono sindacabili a mezzo C.T.U.

A differenza di come spesso accade nell’ambito del rito del lavoro, secondo il G.A., in base al DPR 461/2002, “il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero delle Finanze è organo il cui operato è rivolto alla valutazione degli aspetti eziologici delle infermità contratte dai pubblici dipendenti nello svolgimento delle mansioni cui sono contrattualmente preposti” e il suo parere è superabile a mezzo CTU solo ove la stessa “fornisca un qualche specifico elemento per ritenere palesemente illogico o palesemente errato il giudizio del Comitato” giacché “il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo”.Per tali ragioni il ricorso in parola trova accoglimento, essendo infatti acclarato che l’infermità di cui si discute afferisca all’apparato digerente (gastroduodenite) e non rinvenga invece la sua origine nell’asserita (a parere del Comitato) “natura neuro distonico endogena”, giacché il Comitato avrebbe dovuto tener conto del peculiare profilo della possibile incidenza su tale patologia del regime dell’alimentazione, il quale infatti non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica valutazione, nemmeno quale fattore incidente sul profilo dell’incidenza quantomeno “concausale” sulla patologia, portando così all’accoglimento delle doglianze di parte ricorrente.

Ciò che residua alla strategia del ricorrente, quindi, è la censura dell’istruttoria e della motivazione del parere del Comitato nel momento in cui proprio le istanze istruttorie poste dal ricorrente hanno portato in rilievo come “ il Comitato di verifica per le cause di servizio, si è limitato ad affermare che l’infermità conseguente al meninginoma contratto dal ricorrente “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di affezione e la cui eziopatogenesi … deve individuarsi in fattori di ordine costituzionale, senza esprimere alcuno specifico riferimento (nemmeno sotto il profilo della negativa incidenza concausale) alle modalità di svolgimento del servizio e alla costante esposizione del ricorrente a campi elettromagnetici, circostanze queste che non risultano essere state debitamente esaminate e considerate dal predetto organo. Peraltro, a fronte di una patologia tanto grave e invalidante e di una relazione medico-legale di parte che espressamente conforta la tesi della riconducibilità della malattia contratta dal ricorrente al prolungato servizio di ascolto d’intercettazioni telefoniche ed ambientali, il Comitato non poteva limitarsi a motivare il proprio parere negativo con formule stereotipate, come tali non adeguate a confutare i precisi elementi di segno opposto addotti dal ricorrente. Tale mancanza integra il dedotto vizio di
eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione del parere impugnato che si estende anche al provvedimento finale di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal ricorrente.’ ”
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TAR Catania, Sez. III,  6 dicembre 2013, n. 2968