Processo all’Università di Messina (test 2010): il T.A.R. Catania accoglie i ricorsi e manda gli atti alla Procura della Repubblica

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Sono state pubblicate nel pomeriggio di ieri 24 agosto 2011 le attese sentenze riguardanti il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina presso l’Ateneo di Messina. Il T.A.R. Catania ha accolto tutti i ricorsi e confermato l’iscrizione per tutti i ricorrenti che, ormai dal secondo trimestre, erano già iscritti con riserva grazie alla “sospensiva”.

Secondo il T.A.R. Catania, “a conferma del’orientamento già espresso in sede cautelare – la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logica e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434 che privilegia la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati, poiché “…la garanzia del diritto allo studio sancita dall’art. 34, primo comma della Costituzione si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione”).

Nonostante l’accoglimento di tale motivo che consentirà ai tanti ricorrenti di studiare e quindi di ottenere la massima soddisfazione possibile, il T.A.R. si occupa anche della dennunciata lesione dell’anonimato e dell’anomala gestione della prova di concorso da parte dell’Ateneo di Messina.

Il T.A.R., pur non possedendo la prova “regina” grazie alla quale vi sarebbe la certezza che un soggetto sarebbe stato avvantaggiato a scapito di altri, “non può fare a meno di rilevare come non risulti logica e coerente con le sopra citate esigenze di regolare svolgimento delle prove invocate dalla commissione (in particolare sotto il profilo delle verifica che ogni candidato rediga il proprio elaborato) la documentata circostanza che la consegna dei moduli non è stata casuale, ma è stata eseguita in modo progressivo nei confronti dei candidati effettivamente partecipanti alla selezione; i test sono stati, infatti, consegnati secondo lo stretto ordine già assegnato secondo l’elenco predisposto, omettendo quindi la consegna dei test che sarebbero stati assegnati ai candidati assenti (cfr., a titolo esemplificativo, numeri progressivi 2, 22, 29. 38,39, 43,46 ), nonostante il chiaro contenuto dispositivo dell’art 13 citato, in base al quale la distribuzione dei plichi va eseguita “in relazione al numero dei partecipanti” e quindi ai candidati effettivamente presenti alle prove e non anche agli assenti (art 13, comma 3° dm 10 giugno 2011). E’ evidente che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale, anche se in concreto non è possibile stabile – in assenza di alcun accertamento dei fatti in sede penale – “se” ed eventualmente “in quale misura” il predetto modus operandi abbia falsato lo svolgimento delle prove“.

Anche per tali ragioni nonchè per tutte quelle denunciate in ricorso, nei motivi aggiunti e nelle memorie difensive (“le articolate ricostruzioni di parte ricorrente operate nel ricorso introduttivo, nel ricorso per motivi aggiunti e nelle memorie difensive, tutte finalizzate a mettere in luce l’uso distorto della gestione dello svolgimento della prova da parte della commissione e lo stretto collegamento tra violazione delle regole di anonimato e la possibilità di dolose manomissioni del contenuto degli elaborati”), il T.A.R. usa il gravissimo e pesantissimo rimedio della trasmissione degli atti al Giudice Penale ordinando “la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento del concorso, per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descrittii”.

L’UDU, gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia esprimono grande soddisfazione giacchè, dopo un decennio di illegittima gestione della prova, per bocca del T.A.R. è stato chiarito (nella speranza che non si ripeta più, che “tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale” e sarà la Procura della Repubblica ad accertare eventuali responsabilità.

Il concorso, comunque, non è annullato giacchè il T.A.R., “in attuazione del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a., non [ritiiene di voler] sottaciere le possibili conseguenze di un annullamento della procedura derivanti da eventuali illegittimità basate solo su vizi sintomatici e analisi probabilistiche che sarebbero satisfattive delle pretese dei ricorrenti solo nelle misura dell’interesse strumentale alla riedizione della prova, mentre gli stessi potrebbero trarre più ampio vantaggio dall’accoglimento di altre censure (in particolare quelle che hanno condotto all’accoglimento delle domande cautelari e all’ammissione con riserva di alcuni ricorrenti). Inoltre, nella fattispecie in esame caratterizzata dall’incerta incidenza della presunta violazione procedimentale sullo svolgimento delle prove, l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale impone l’individuazione di un punto di equilibrio per evitare che il rimedio ad un’ingiustizia si traduca in una generalizzata e più grave ingiustizia nei confronti dei candidati che hanno regolarmente svolto le prove e si collocati in posizione utile per l’immatricolazione al primo anno del Corso di Laurea“.

Il T.A.R. quindi, anche in ragione dell’accoglimento degli altri motivi  (redistribuzione dei posti inizialmente riservati agli extracomunitari o lasciati comunque liberi da studenti comunitari per rinunce, trasferimenti o passaggi ad anni di corso successivi), ritiene più equilibrato lasciare validi gli atti di concorso e demandare al Giudice penale l’accertamento di responsabilità.

Clicca qui per leggere le sentenze del T.A.R. Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106

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