I docenti che hanno insegnato presso la scuola materna, hanno diritto alla ricostruzione della carriera, con il computo di tutto il servizio prestato, nel caso in cui scelgano di cambiare il “grado” della scuola ove insegnare.
Così il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, riconoscendo la ricostruzione della carriera ai docenti “in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria”.
La questione nasce da un conflitto giurisprudenziale sorto nel corso degli anni circa la disciplina applicabile ai c.d. “passaggi di ruolo”, contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato“.
A seguito delle modifiche legislative intervenute, infatti, l’originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, è stata estesa anche agli insegnanti di scuola materna. Tuttavia nulla veniva espressamente stabilito circa la valutazione del servizio pregresso: in altri termini non era chiaro se il servizio prestato nel ruolo inferiore potesse essere valutato “per intero” nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
Nello specifico sull’applicazione del principio dell’integrale riconoscimento del servizio prestato in luogo della cd temporizzazione, nel caso di passaggio di ruolo tra scuole di gradi diversi.
Alla docente sono stati riconosciuti ben 15 anni di servizio prestato sulla scorta dell’art 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 che dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Deve pertanto condividersi, scrive il Tribunale nella sentenza resa, che “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposte dagli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all’insegnante che passi dalla scuola secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione”.
Secondo l’Avvocato Santi Delia si tratta “di un importante riconoscimento del lavoro concretamente svolto dall’insegnante nei confronti del suo unico datore di lavoro che, in questo caso, è rimasto sempre il Ministero dell’Istruzione. La giustizia, in tal caso, è riuscita ad impedire l’attuarsi di trattamento sfavorevole nei confronti dei lavoratori, sulla sola base del grado della scuola nella quale hanno prestato servizio che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale”.