Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, name founder di Bonetti & Delia, relativo all’annullamento dell’ordine di trasferimento di un Capitano dell’Arma dei Carabinieri.
Il caso era relativo ad un trasferimento per incompatibilità ed asserita incompatibilità ambientale fondato su presupposti di fatto che, tuttavia, non trovavano corrispondenza nell’attività tipica di verifica e controllo dei militari durante l’ordinario servizio (note caratteristiche, ispezioni, procedimenti disciplinari, etcc). Si tratta, come è noto, di provvedimenti amministrativi, trattati alla stregua di ordini, sui quali il G.A. ha uno spazio di intervento assolutamente angusto.
Secondo il CGA, in aderenza alle tesi dell’Avvocato Santi Delia, tuttavia “se è vero, infatti, che non si applica ai provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale la legge n. 241/1990, ciò non implica tuttavia che l’amministrazione non debba comunque osservare i (pre-vigenti) principi generali – anche di matrice costituzionale (art. 97), ma invero elaborati dalla giustizia amministrativa sin dalle sue origini – che impongono che l’operato della P.A. sia basato sui principi di efficienza e imparzialità, dai quali ultimi deriva anche il principio di ragionevolezza che impone che le scelte della P.A. devono risultare coerenti rispetto alle premesse fattuali e di diritto poste a base della decisione stessa; nel caso in esame la motivazione addotta nel provvedimento impugnato non sembra trovare adeguato riscontro nei rapporti redatti dai superiori nel corso di controlli, valutazioni, attività ispettive in genere, che, anzi, viste le valutazioni eccellenti del militare trasferito e i dati statistici in crescita registrati nel reparto allo stesso assegnato, fanno propendere per un ambiente lavorativo attivo, efficace e animato dal giusto spirito di collaborazione e di corpo che deve sussistere, in genere negli ambiti lavorativi e, in modo particolare, in quello militare”.
Parimenti accolta è la tesi sul periculum in mora, ove il C.G.A. chiarisce importanti principi circa la gradazione dei diversi incarichi ai militari “ritenendo l’incarico di Comandante – Insegnante in una Scuola (sede di trasferimento) non paragonabile a quello di Comandante della Compagnia territoriale (sede attuale) in termini di un avanzamento di carriera, teme il danno grave alla carriera, in termini di rallentamento della stessa, e, confidando sul suo curriculum professionale connotato dal carattere di eccellenza, spera in un avanzamento al grado di Maggiore (con conseguente accesso alla c.d. mini dirigenza)”.